Cassazione Civile, Ordinanza n. 14062/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di negoziazione di titoli intervenuti tra alcune persone fisiche, poi divenute attori in primo grado, e due soggetti convenuti che avrebbero operato per loro conto sul mercato finanziario. Gli investitori deducevano la nullità delle deleghe conferite a uno dei convenuti, perché sottoscritte da soggetto privo di abilitazione all'intermediazione/promozione finanziaria e, secondo la prospettazione, anche con firme false; sostenevano inoltre l'inefficacia degli ordini impartiti da tale delegato e l'inadeguatezza delle operazioni, caratterizzate da altissimo rischio, chiedendo il risarcimento del danno per la perdita integrale del capitale investito. In primo grado la domanda risarcitoria fu rigettata, ma la corte territoriale accolse l'appello degli investitori, ritenendo che la nullità del mandato precludesse il potere di impartire ordini di investimento, con conseguente responsabilità extracontrattuale dell'intermediario e dell'altro convenuto che aveva eseguito gli ordini. Il soccombente propose ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 24149/2022 che rigettò il ricorso. Avverso tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con due motivi: errore di fatto per avere la Corte ritenuto che il tribunale avesse espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione, imponendo l'appello incidentale anziché la sola riproposizione; errore di fatto per avere ritenuto tardiva la censura in cassazione sulla prescrizione. La revocazione sosteneva che, in realtà, la sentenza di primo grado non aveva deciso espressamente sull'eccezione di prescrizione e che, pertanto, essa era stata correttamente riproposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente, non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché la questione della prescrizione era stata oggetto di valutazione degli atti processuali e di una decisione su punto controverso tra le parti. In particolare, ha osservato che il rilievo sulla tardività della censura era comunque non decisivo, poiché il motivo era stato rigettato anche nel merito; soprattutto, ha ribadito che il rigetto dell'eccezione di prescrizione in primo grado, non impugnato con appello incidentale, aveva determinato giudicato interno, sicché la questione non era più valutabile né in appello né in cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio richiede una svista percettiva o materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non attinente alla valutazione di questioni controverse.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi propri dell'istituto, non per contestare l'apprezzamento degli atti o la motivazione della decisione.
Le questioni decise in primo grado e non censurate con appello incidentale devono essere riproposte nei modi dovuti; in difetto, si forma giudicato interno e la questione resta preclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone un contrasto tra la realtà processuale e la percezione della sentenza, ma non può consistere in una diversa lettura o valutazione degli atti di causa.
- Non è deducibile con revocazione un preteso errore che riguardi la valutazione del contenuto degli atti già esaminati dalla Corte di cassazione: in tal caso si tratta di errore di giudizio, non di fatto.
- Quando una questione sia stata decisa in primo grado e il capo sfavorevole non sia stato specificamente impugnato con appello incidentale, si forma giudicato interno e la questione non è più scrutinabile nei gradi successivi.
- La mera riproposizione di un'eccezione non sostituisce l'impugnazione necessaria del capo di sentenza sfavorevole, se la parte risulta parzialmente soccombente sul punto.
- Ai fini della revocazione, l'errore deve essere anche decisivo: se la decisione impugnata si fonda comunque su una autonoma ratio di merito, il vizio dedotto non può condurre all'annullamento.
Come è indicizzato
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