Parere n. 730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Sergio Marciante, Maria Calì, Francesca Monaco, Chiara Cannizzaro, Sabrina Pezzulli, e da Adape - Associazione docenti e ATA paritarie europee contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, relativo all’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee nell’anno scolastico 2010/2011
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, docenti e personale ATA in servizio presso scuole paritarie e iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti, hanno contestato il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 nella parte in cui non estendeva agli insegnanti e al personale ATA che avessero prestato servizio presso scuole paritarie il beneficio dell’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee e non consentiva loro di partecipare ai progetti regionali attuati in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto. La Sezione, dopo avere disposto interlocutoriamente la trasmissione della relazione ministeriale ai ricorrenti e avere richiesto chiarimenti sulla persistenza dell’interesse, ha deciso l’affare allo stato degli atti per mancato riscontro.
Il parere
Il ricorso è stato respinto. La Sezione ha rilevato che l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009, convertito dalla l. n. 167/2009, prevedeva direttamente la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee per il personale docente e ATA già titolare di determinati rapporti di lavoro o supplenze presso le scuole statali. La norma primaria non includeva tra i beneficiari coloro che avessero maturato il servizio prescritto presso scuole paritarie. Poiché il D.M. n. 68/2010 si limitava a dare attuazione a tale previsione legislativa, risultava conforme alla norma primaria e non poteva essere censurato per i vizi dedotti. La Sezione ha richiamato, in termini conformi, il precedente parere della Seconda Sezione n. 1095 dell’8 aprile 2015.
Osservazioni
Esclusione del servizio prestato presso scuole paritarie
La limitazione del beneficio dell’inserimento negli elenchi prioritari al personale che avesse prestato servizio nelle scuole statali non deriva autonomamente dal D.M. n. 68/2010, ma direttamente dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009, convertito dalla l. n. 167/2009. Il decreto ministeriale, in quanto attuativo e conforme alla norma primaria, non è affetto dai vizi di legittimità dedotti.
Inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati
Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. La Sezione ha definito il ricorso nel merito mediante rigetto e non ha fondato la decisione su tale eccezione.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.l. 25 settembre 2009, n. 134
per l’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento [...] ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti [...], già destinatario di contratto a tempo determinato [...] nell’anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito [...] una supplenza di almeno centottanta giorni [...]
La disposizione primaria individua tassativamente i beneficiari della precedenza assoluta, riferendosi al personale che abbia maturato il requisito di servizio presso le scuole statali e non includendo il servizio prestato presso scuole paritarie.
legge 24 novembre 2009, n. 167
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 134/2009, la cui disciplina è posta a fondamento del decreto ministeriale impugnato.
È richiamata dalla norma primaria quale disciplina derogata per l’assegnazione delle supplenze nell’ambito dell’intervento emergenziale.
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lettera c)
È richiamata quale fonte delle graduatorie ad esaurimento nelle quali deve essere inserito il personale docente beneficiario della precedenza.
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 554
È richiamato quale fonte delle graduatorie permanenti del personale ATA.
D.M. n. 68 del 30 luglio 2010
Il decreto ministeriale attua la disciplina primaria sulla formazione degli elenchi prioritari e, risultando conforme ad essa, non è illegittimo per la mancata inclusione del servizio prestato nelle scuole paritarie.
parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1095 dell’8 aprile 2015
È richiamato quale precedente conforme in un’analoga fattispecie.
Massime di principio
- Quando un decreto ministeriale si limita a dare attuazione a una norma primaria che individua direttamente e tassativamente i destinatari di un beneficio, la legittimità del decreto deve essere valutata in rapporto alla disciplina legislativa e il decreto non può essere censurato per avere escluso categorie non comprese dalla legge.
- In materia di benefici connessi al conferimento prioritario di supplenze, il requisito del servizio prestato presso scuole statali non può essere esteso in via interpretativa al servizio svolto presso scuole paritarie quando la norma primaria non preveda tale equiparazione.
- La conformità dell’atto amministrativo alla norma primaria esclude l’illegittimità derivata dell’atto attuativo per la mancata estensione del beneficio a soggetti non contemplati dalla legge.
Impugnazione del decreto sugli elenchi prioritari per le supplenze
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti e personale ATA in servizio presso scuole paritarie, insieme a un’associazione rappresentativa del settore, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’impugnazione aveva a oggetto il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, concernente l’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee nell’anno scolastico 2010/2011.
Premesse e svolgimento del procedimento
I ricorrenti contestavano il decreto nella parte in cui non riconosceva il beneficio al personale che avesse prestato servizio presso istituzioni scolastiche paritarie e non consentiva a tale personale di partecipare ai progetti regionali attuati in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e ne aveva comunque chiesto il rigetto nel merito. Con parere interlocutorio n. 421 del 1° febbraio 2013, la Sezione aveva disposto la trasmissione ai ricorrenti della relazione istruttoria ministeriale. Successivamente, nel 2024 e nel 2025, la Sezione aveva richiesto chiarimenti sulla persistenza dell’interesse alla decisione e il completamento degli incombenti istruttori. Non essendo pervenuto alcun riscontro, l’affare è stato deciso allo stato degli atti.
Quadro normativo
L’art. 1, comma 2, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla l. 24 novembre 2009, n. 167, stabiliva, in deroga alla disciplina ordinaria sulle supplenze, che per l’anno scolastico 2009-2010 l’amministrazione scolastica assegnasse le supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta e indipendentemente dall’inserimento nelle graduatorie di istituto.
La precedenza riguardava il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, già destinatario di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008-2009, oppure che avesse conseguito nello stesso anno una supplenza di almeno 180 giorni, purché non avesse ottenuto un contratto a tempo indeterminato e non fosse collocato a riposo.
Questione esaminata
La questione centrale consisteva nello stabilire se il D.M. n. 68/2010 fosse illegittimo per non avere esteso la precedenza anche ai docenti e al personale ATA che avessero maturato il periodo di servizio richiesto presso scuole paritarie.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’esclusione del servizio prestato presso scuole paritarie non fosse una scelta autonoma o innovativa del decreto ministeriale. Essa discendeva direttamente dalla norma primaria, che individuava i beneficiari della precedenza e collegava il beneficio ai rapporti di lavoro e alle supplenze considerati dalla disciplina legislativa.
Il D.M. n. 68/2010 si limitava pertanto a dare attuazione alla legge. Non essendo prevista dalla norma primaria un’equiparazione, ai fini del beneficio, tra servizio prestato presso scuole statali e servizio prestato presso scuole paritarie, non era possibile estendere in via interpretativa la platea dei destinatari.
La Sezione ha richiamato, inoltre, il precedente parere della Seconda Sezione n. 1095 dell’8 aprile 2015, reso in analoga fattispecie e conforme alla soluzione adottata.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La decisione è stata fondata sulla conformità del decreto ministeriale alla norma primaria, senza accogliere la censura relativa alla mancata inclusione del servizio prestato nelle scuole paritarie. L’eccezione ministeriale di inammissibilità non ha costituito il fondamento della decisione, che è stata definita nel merito con il rigetto.
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