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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17856/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di tentata mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (artt. 56 e 388, comma 2, c.p.) per fatti del 10/10/2014. In appello la difesa aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, alternativamente, la riduzione o sostituzione della pena e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso in Cassazione denunciava omissione di pronuncia sulla prescrizione e vizi di motivazione sulle richieste alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo) ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p., considerando i periodi di sospensione del processo (224 giorni per rinvio su richiesta della difesa; 64 giorni per la sospensione ex lege legata all'emergenza Covid-19; 60 giorni per rinvio per impedimento del difensore, con limitazione di tale sospensione a 60 giorni). La causa estintiva si è verificata il 15/03/2023. Non essendo emersa prova evidente di innocenza, la Corte non ha ritenuto possibile pronunciarsi sul merito e ha annullato la sentenza senza rinvio, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione può estinguere il reato anche durante il giudizio di secondo grado; è essenziale calcolare con precisione i termini massimi e le sospensioni/interruzioni processuali.
  • Le sospensioni del processo (per rinvii su richiesta della difesa, per cause legate all'emergenza sanitaria o per impedimenti del difensore) incidono sul termine di prescrizione, ma alcune sospensioni per impedimento possono essere limitate nel tempo dal giudice.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di condanna definitiva, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza penale e lasciare ferme le decisioni civili non impugnate.
  • La dichiarazione di prescrizione non richiede che emerga la prova evidente di innocenza; l'accertamento del decorso della prescrizione è autonomo rispetto all'esame del merito.
  • È prassi utile per la difesa sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e documentare i periodi di sospensione/interruzione rilevanti per il calcolo del termine.
  • Richieste alternative (riduzione o sostituzione della pena, sospensione condizionale) diventano ininfluenti se viene accertata l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia è opportuno formulare comunque tutte le istanze difensive per non precludere soluzioni diverse nel merito.

Testo integrale

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