Cassazione Penale, Sentenza n. 17856/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di tentata mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (artt. 56 e 388, comma 2, c.p.) per fatti del 10/10/2014. In appello la difesa aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, alternativamente, la riduzione o sostituzione della pena e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso in Cassazione denunciava omissione di pronuncia sulla prescrizione e vizi di motivazione sulle richieste alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo) ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p., considerando i periodi di sospensione del processo (224 giorni per rinvio su richiesta della difesa; 64 giorni per la sospensione ex lege legata all'emergenza Covid-19; 60 giorni per rinvio per impedimento del difensore, con limitazione di tale sospensione a 60 giorni). La causa estintiva si è verificata il 15/03/2023. Non essendo emersa prova evidente di innocenza, la Corte non ha ritenuto possibile pronunciarsi sul merito e ha annullato la sentenza senza rinvio, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina dell'imputabilità dell'evento come tentativo: il fatto è stato valutato come tentativo di mancata esecuzione dolosa del provvedimento.
Codice penale, art. 388, comma 2
Norma che sanziona l'ostacolo all'esecuzione di provvedimenti giudiziari; la condotta contestata è stata qualificata alla luce di tale articolo.
Codice penale, art. 157, comma 1
Fissazione del termine massimo di prescrizione applicato al reato in esame (congiuntamente all'art. 161 c.2) per determinare l'estinzione del reato.
Codice penale, art. 161, comma 2
Determinazione del termine massimo di prescrizione, integrata nel calcolo che ha portato a ritenere estinto il reato il 15/03/2023.
Codice di procedura penale, art. 578
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito quando la Corte di Cassazione rileva la causa estintiva del reato, confermando le statuizioni civili non censurate.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme che hanno disciplinato le modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio in ragione dell'emergenza sanitaria; richiamate per la regolare trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche durante il giudizio di secondo grado; è essenziale calcolare con precisione i termini massimi e le sospensioni/interruzioni processuali.
- Le sospensioni del processo (per rinvii su richiesta della difesa, per cause legate all'emergenza sanitaria o per impedimenti del difensore) incidono sul termine di prescrizione, ma alcune sospensioni per impedimento possono essere limitate nel tempo dal giudice.
- Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di condanna definitiva, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza penale e lasciare ferme le decisioni civili non impugnate.
- La dichiarazione di prescrizione non richiede che emerga la prova evidente di innocenza; l'accertamento del decorso della prescrizione è autonomo rispetto all'esame del merito.
- È prassi utile per la difesa sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e documentare i periodi di sospensione/interruzione rilevanti per il calcolo del termine.
- Richieste alternative (riduzione o sostituzione della pena, sospensione condizionale) diventano ininfluenti se viene accertata l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia è opportuno formulare comunque tutte le istanze difensive per non precludere soluzioni diverse nel merito.
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