Cassazione Penale, Sentenza n. 5591/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione derivante da condanna irrevocabile (sentenza di Lecce 28/09/2006, irrevocabile 29/07/2008). Il ricorrente sosteneva che il manufatto fosse già conforme per la cosiddetta "doppia conformità": aveva prodotto permesso di costruire in sanatoria del 2019 con relazione di conformità, asserendo che, con l'intervento eseguito, le opere non anteriori al 1967 erano state demolite e lo stato dei luoghi era stato ripristinato ("Ripristino dello stato dei luoghi"), per cui non sussisterebbe più l'obbligo demolitorio. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione tecnica del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente accertato, anche documentalmente e con rilievi fotografici del Comune, che la demolizione effettuata era solo parziale e che la restante parte del fabbricato era stata ritenuta legittima in virtù del permesso di costruire in sanatoria del 2019. La Corte ha richiamato il principio per cui la sanatoria prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la "doppia conformità" (alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda) e non può essere subordinata a termini o condizioni: la sanatoria non può legittimare postume opere originariamente abusive se non sono soddisfatte tutte le condizioni di legge. Di conseguenza l'ordine di demolizione non poteva essere revocato; il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso per cassazione; indica la modalità di esame del ricorso.
art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma richiamata come riferimento al reato urbanistico per cui era stato condannato il ricorrente (contestazione alla base dell'ordine di demolizione).
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma centrale: la sanatoria (condono) richiede la "doppia conformità" delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che al momento della domanda. La Corte interpreta che la sanatoria non ammette termini o condizioni e non può legittimare opere originariamente abusive tramite una legittimazione postuma non conforme ai requisiti dell'art. 36.
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma che prevede l'ordine di demolizione per opere abusive: la Corte osserva che l'effetto estintivo/preclusivo dell'ordine di demolizione opera solo se la sanatoria rispetta le condizioni di legge (art. 36).
Norma che disciplina le spese del procedimento di cassazione: la Corte ha disposto che il ricorrente sopporti le spese del procedimento in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente (Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 richiede la "doppia conformità": le opere devono essere conformi sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda; senza tale doppia conformità la sanatoria non produce effetti estintivi sul reato né può revocare l'ordine di demolizione.
- La sanatoria non può essere subordinata a condizioni o limitata a parti dell'intervento: deve riguardare l'intervento nel suo complesso; condizioni o termini posti nella pratica amministrativa la rendono incompatibile con la sanatoria legale.
- L'esistenza di una 'sanatoria giurisprudenziale' o di una legittimazione successiva (per adeguamento degli strumenti urbanistici) non è sufficiente a precludere l'ordine di demolizione relativo a opere originariamente abusive se non ricorrono i requisiti di legge.
- Se l'amministrazione accerta documentalmente che è stata eseguita solo una demolizione parziale, l'ordine di demolizione può rimanere efficace per la parte non demolita; per ottenere revoca è necessario dimostrare la piena esecuzione e/o la piena legittimazione secondo art. 36.
- Nel ricorso per Cassazione è essenziale contestare in modo specifico la ratio decidendi (i rilievi fattuali e le motivazioni del giudice dell'esecuzione); censure aspecifiche o che non affrontano i presupposti di fatto adeguatamente motivati dal giudice sono destinate all'inammissibilità.
- In caso di successo parziale della demolizione (o di documentazione amministrativa che indica stato rustico residuo), il giudice di legittimità non sindaca i fatti adeguatamente motivati dal giudice dell'esecuzione, salvo vizi logici o di manifestata illogicità.
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