Cassazione Civile, Ordinanza n. 35605/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito. La società correntista ha chiesto la condanna della banca alla restituzione di somme che assumeva illegittimamente addebitate, previa declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito. In particolare, contestava clausole che avrebbero previsto: interessi non definiti nel tasso debitore, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto indeterminate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando la pretesa restitutoria per difetto di prova della nullità delle clausole e dell’inesistenza della giusta causa degli addebiti. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) la prova della causa debendi e della nullità delle clausole bancarie non avrebbe richiesto necessariamente la produzione dei contratti; (2) la Corte d’appello avrebbe ignorato estratti conto, c.t.u. e principio di non contestazione; (3) l’istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. sarebbe stata ingiustamente dichiarata generica; (4) gli estratti conto sarebbero stati sufficienti a provare l’illegittimità degli addebiti; (5) la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata apparente; (6) l’onere della prova sarebbe stato invertito, poiché spettava alla banca produrre i contratti su cui fondava gli addebiti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo, precisando che per gli interessi anatocistici anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000, in assenza delle eccezioni dell’art. 1283 c.c., la capitalizzazione era comunque nulla, sicché non gravava sulla correntista la prova delle pattuizioni per quel periodo. Ha invece escluso che gli estratti conto o la c.t.u. potessero supplire alla mancata prova delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, ha ritenuto inammissibile il motivo sull’esibizione documentale per difetto di allegazione della previa richiesta ex art. 119 t.u.b., e ha respinto le doglianze sulla motivazione e sull’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto nei limiti indicati il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha rigettato gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Trieste e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel principio di diritto enunciato ha affermato che, in tema di contratti bancari, per la capitalizzazione degli interessi nel periodo anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, il correntista che agisca in ripetizione non deve dimostrare specifiche pattuizioni per quel periodo, perché le clausole anatocistiche basate su uso negoziale sono nulle ex art. 1283 c.c., salvo le ipotesi espressamente previste dalla norma. Per il resto, la sentenza d’appello è stata ritenuta corretta nel porre a carico dell’attrice la prova dell’inesistenza o nullità delle clausole relative a interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto.
Norme richiamate
richiamato in tema di ripetizione dell’indebito, ma la Corte ribadisce che l’attore deve provare l’inesistenza della giusta causa dell’attribuzione patrimoniale contestata
l’onere della prova della mancanza di causa debendi e della nullità delle clausole contestate grava sull’attore in ripetizione, salvo il distinto profilo dell’anatocismo anteriore alla disciplina CICR 2000
invocato nei motivi, non assume autonoma centralità nella decisione
invocato nei motivi, non assume autonoma centralità nella decisione
richiamato nei motivi in relazione alla c.t.u., senza una specifica statuizione autonoma
il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le valutazioni giuridiche; la mancata contestazione della nullità di una clausola non è decisiva ai fini della prova
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi, senza autonoma rilevanza decisoria
le clausole anatocistiche basate su uso negoziale, nel periodo anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, sono nulle salvo le ipotesi espressamente previste dalla norma
richiamato nei motivi in tema di interessi ultralegali, senza statuizione autonoma
art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
non è consentito determinare gli interessi con rinvio agli usi; il richiamo è fatto per escludere che dagli estratti conto si possa inferire una clausola contrattuale illegittima
art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
il diritto alla consegna della documentazione bancaria è esercitabile in giudizio tramite istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se sia stata previamente avanzata richiesta e siano decorsi novanta giorni senza consegna
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel dispositivo
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel dispositivo
richiamato nei motivi sul principio di non contestazione, senza autonoma statuizione
richiamato nei motivi in relazione agli atti istruttori, senza autonoma decisività
l’istanza di esibizione documentale è ammissibile solo se sorretta dai presupposti previsti dalla giurisprudenza in tema di richiesta preliminare ex art. 119 t.u.b.
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio
la sentenza impugnata non presenta mancanza assoluta di motivi né motivazione apparente
richiamato in tema di sufficienza della motivazione, ma il vizio è escluso
delib. CICR 9 febbraio 2000
segna il discrimine temporale per la disciplina della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari
la sua parziale illegittimità costituzionale incide sulla salvezza delle clausole anatocistiche anteriori
Corte cost. n. 425 del 2000
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che salvava le clausole anatocistiche pregresse, rendendo applicabile la disciplina previgente
Cass. Sez. U. n. 21095/2004
richiamata per affermare la nullità delle clausole anatocistiche basate su uso negoziale
Cass. n. 1550/2022
richiamata per ribadire che la prova dell’inesistenza della giusta causa dell’attribuzione patrimoniale grava sull’attore in ripetizione dell’indebito
Cass. n. 29420/2020
richiamata per la necessità di una nuova pattuizione conforme alla delibera CICR ai fini della legittima capitalizzazione successiva al 2000
Cass. n. 9140/2020
richiamata per la stessa regola sulla nuova pattuizione della capitalizzazione
Cass. n. 3680/2019
richiamata sul potere del giudice di apprezzare la non contestazione
Cass. n. 27490/2019
richiamata sul potere del giudice di apprezzare la non contestazione
Cass. n. 30744/2017
richiamata per distinguere tra contestazione dei fatti e contestazione delle valutazioni giuridiche
Cass. n. 23861/2022
richiamata sui presupposti dell’istanza di esibizione documentale bancaria
Cass. n. 24641/2021
richiamata sui presupposti dell’istanza di esibizione documentale bancaria
Cass. Sez. U. n. 8053/2014
richiamata per definire i casi di motivazione apparente o inesistente deducibili in cassazione
Cass. Sez. U. n. 8054/2014
richiamata per definire i casi di motivazione apparente o inesistente deducibili in cassazione
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore deve provare l’assenza di una valida giustificazione causale degli addebiti contestati; l’onere probatorio non si sposta sulla banca per il solo fatto che si deducano nullità contrattuali.
- Gli estratti conto dimostrano l’andamento del rapporto e gli addebiti effettuati, ma non sono di per sé idonei a provare il contenuto delle clausole contrattuali da cui quegli addebiti derivano, quando la controversia riguardi la nullità o l’inesistenza di specifiche pattuizioni.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le qualificazioni giuridiche o il predicato di nullità di una clausola; la mancata contestazione della nullità non equivale a prova della validità o invalidità della pattuizione.
- Per i rapporti bancari anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono nulle se fondate su uso negoziale e non rientrano nelle ipotesi tipiche di cui all’art. 1283 c.c.
- La capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo alla disciplina CICR richiede una specifica nuova pattuizione conforme alla normativa sopravvenuta; in mancanza di tale allegazione e prova, la domanda di ripetizione per anatocismo post-2000 resta indeterminata o infondata per quel segmento temporale.
- L’istanza di esibizione della documentazione bancaria nel processo è accoglibile solo se il cliente dimostri di avere previamente richiesto la consegna della documentazione ex art. 119 t.u.b. e che siano decorsi i termini senza adempimento.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; una motivazione sintetica o non condivisa non integra, di per sé, il vizio denunciabile.
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