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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35669/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna per presunta errata qualificazione giuridica e per ritenere che i fatti non possano considerarsi di lieve entita', posto che si tratta di oltre 450 episodi di cessione di sostanze diverse in circa quattro mesi e con "inequivocabile professionalita'". L'imputato, invece, deduce difetto di motivazione circa l'inesistenza delle condizioni per una pronuncia immediata liberatoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso dell'imputato e' inammissibile perche' la doglianza non rientra nei motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso del Procuratore e' inammissibile perche' l'affermazione di errata qualificazione giuridica non risulta, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione: il giudice di merito ha valutato i fatti in modo non manifestamente irragionevole, ritenendo la modesta offensivita' dei singoli episodi e valorizzando la quantita' degli stessi ai fini dell'aumento di pena per continuazione. Conseguentemente la sentenza di primo grado (pena applicata: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa) resta confermata. Inoltre, per legge, l'imputato Oualla Adil e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale che disciplina le condotte di traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope; nel caso concreto costituiva la fattispecie di riferimento per le molteplici cessioni contestate.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la possibilita' di pronuncia immediata liberatoria in presenza di specifiche condizioni. Nel caso, il ricorso dell'imputato lamentava mancanza di motivazione in ordine all'eventuale applicazione di tale disciplina, ma tale doglianza non rientra fra i motivi ammessi in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza"

    Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione per il pubblico ministero e per l'imputato; le doglianze che non rientrano in tali categorie sono inammissibili. La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato e per delimitare la verifica sul ricorso del Procuratore.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite e sezioni penali)

    La giurisprudenza richiede che l'erronea qualificazione giuridica sia manifestamente e immediatamente evidente rispetto al capo di imputazione affinche' il motivo sia ammissibile; non e' consentito richiamare in cassazione elementi di fatto o probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione o dalla succinta motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • La cassazione ammette il ricorso del pubblico ministero e dell'imputato solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni diverse sono inammissibili.
  • Perche' sia valutabile in Cassazione una presunta errata qualificazione giuridica occorre che l'errore risulti con indiscussa immediatezza e sia palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione.
  • Non e' possibile in sede di Cassazione rimettere in discussione valutazioni di merito sui fatti e sulle prove, salvo che l'errore emerga in modo chiaro dalla motivazione della sentenza e dagli stessi capi di imputazione.
  • Le doglianze sulla insufficiente motivazione rispetto a provvedimenti di natura cautelare o liberatoria (es. art.129 c.p.p.) possono essere rilevanti in sede di impugnazione, ma non necessariamente rientrano tra i motivi ammessi in cassazione se proposte dall'imputato.
  • Quando il giudice di merito valorizza la quantita' e la reiterazione degli episodi ai fini dell'aumento di pena (continuazione), tale valutazione difficilmente e' sindacabile in Cassazione se non e' manifestamente irragionevole.

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