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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33753/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.: la Corte d'appello, applicando l'istituto della continuazione, ha determinato una pena complessiva superiore al triplo della pena relativa al reato ritenuto più grave. Nel dispositivo della sentenza di merito la pena effettivamente irrogata per il reato più grave era pari a otto mesi di reclusione (per la riduzione del rito abbreviato), mentre la Corte d'appello ha operato un calcolo fondato su una pena diversa (nell'ordinanza si fa riferimento anche a una pena pari a un anno e 1.033 euro), determinando così un aumento complessivo che ha superato il limite legale del triplo previsto dall'art. 81 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione deve rispettare il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave e che, per individuare tale violazione in sede esecutiva, deve farsi riferimento alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione come risultante dal dispositivo della sentenza (anche se tale pena è stata ridotta per il rito abbreviato). Ha inoltre ricordato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce il limite massimo dell'aumento di pena in caso di concorso di reati (triplo della pena per la violazione più grave); in sede esecutiva tale limite deve essere rispettato rispetto alla pena concretamente inflitta per la violazione più grave.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica i criteri per la determinazione della pena in sede esecutiva quando si applicano istituti come la continuazione; il giudice dell'esecuzione è vincolato a tali criteri e a rispettare i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva occorre considerare la "pena più grave inflitta" concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo della sentenza.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per ribadire che il rispetto del limite del triplo è obbligatorio anche in sede esecutiva quando si riconosce la continuazione o il concorso formale.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (giurisprudenza)

    Stabilisce l'obbligo del giudice di determinare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite in caso di reato continuato, in modo da permettere il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 cod. pen.

  • Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (dep. 2024) (giurisprudenza)

    Conferma che, per individuare la violazione più grave in sede esecutiva, bisogna fare riferimento alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo della sentenza.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si applica la continuazione o si quantifica la pena complessiva, il limite di legge (triplo della pena per la violazione più grave, art. 81 cod. pen.) va calcolato sulla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo, comprese le eventuali riduzioni (es. rito abbreviato).
  • Il giudice dell'esecuzione non può prendere come riferimento ipotetici o massimi teorici di pena invece della pena effettivamente pronunciata nei singoli provvedimenti di condanna.
  • Occorre motivare separatamente e in modo verificabile gli aumenti di pena attribuiti ai reati satellite, indicandone entità e ragioni, per consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 cod. pen.
  • Se il conteggio della pena complessiva supera il limite previsto dalla legge o ignora la pena concretamente inflitta, la decisione è annullabile e deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione per ricalcolo conforme.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre o impugnare una determinazione esecutiva della pena, verificare sempre il dispositivo delle sentenze di merito per accertare la pena effettivamente inflitta e le eventuali riduzioni da considerare nel calcolo del limite triplo.

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