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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10263/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione emerge che tale questione non era stata devoluta con l'atto di appello contro la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la doglianza sulla mancata concessione del beneficio non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non sia stata previamente richiesta nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Norma implicitamente richiamata quale base della sospensione condizionale della pena, il cui mancato riconoscimento non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se il beneficio non sia stato richiesto nel giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello deve motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di concedere il beneficio quando risultino in atti le condizioni per il suo riconoscimento.
  • L'imputato non può dolersi per la prima volta in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
  • La mancata deduzione del beneficio nei gradi di merito rende inammissibile il motivo di ricorso che lo lamenti solo in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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