Cassazione Penale, Sentenza n. 20364/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava l'arresto dell'imputato per i reati di cui agli artt. 610, 582, 585 commi 1 e 2 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1991, per mancata sussistenza dello stato di flagranza/quasi-flagranza. Il PM deduceva violazione di legge (artt. 391 e 382 c.p.p.), sostenendo che le tracce rinvenute (ferite fresche alla persona offesa, maglietta strappata e sporca di sangue rinvenuta nel retro dell'abitazione, involucro di stupefacente) e le dichiarazioni dei presenti configuravano la quasi-flagranza e legittimassero la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non fosse integrato lo stato di quasi-flagranza poiché l'arresto si basava, oltre che sulla constatazione delle ferite della persona offesa, principalmente sulle dichiarazioni di terzi e su attività di acquisizione di informazioni; si è quindi determinata una cesura tra la percezione diretta delle tracce del reato e la privazione della libertà dell'indagato, mancando la immediata correlazione funzionale richiesta dalla legge per la quasi-flagranza.
Norme richiamate
Indicazione del reato contestato (violenza privata/atti persecutori o altra fattispecie a seconda dell'articolo), usato per descrivere le imputazioni di merito; non oggetto di interpretazione specifica sulla flagranza nel provvedimento di Cassazione.
Norma richiamata tra le fattispecie contestate; il giudizio di Cassazione non entra nel merito delle singole fattispecie, ma valuta la regolarità dell'arresto rispetto alle norme processuali.
art. 585 comma 1 e 2 cod. pen.
Norma relativa alle lesioni personali, citata tra le imputazioni; la Corte non ha modificato l'interpretazione della norma sostanziale, ma ha esaminato la sussistenza della quasi-flagranza rispetto alla procedura d'arresto.
art. 73 d.P.R. 309/1991
Riferimento al reato di detenzione di stupefacenti; il rinvenimento di un involucro di marijuana è stato valutato come elemento fattuale, ma insufficiente a fondare la quasi-flagranza quando l'arresto è frutto anche di informazioni di terzi.
Richiama i presupposti dell'arresto in flagranza e della 'quasi-flagranza': la Corte ricorda che la quasi-flagranza presuppone l'inseguimento immediato dopo la commissione del reato, a seguito della diretta percezione del fatto da parte di chi procede, e non può fondarsi su attività di investigazione o su informazioni acquisite da terzi.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte ha comunque ritenuto infondato il motivo attinente all'interpretazione dell'art. 382, confermando che non sussisteva la condizione richiesta per la convalida dell'arresto.
Massime di principio
- La "quasi-flagranza" richiede un inseguimento o intervento immediato attuato subito dopo la commissione del reato e scaturente dalla diretta percezione del fatto da parte di chi procede all'arresto; non è sufficiente l'acquisizione di informazioni o dichiarazioni di terzi intervenute prima dell'arresto.
- Tracce materiali del reato (ferite fresche, indumenti strappati, stupefacenti rinvenuti) possono contribuire a dimostrare la vicinanza temporale del fatto, ma se l'arresto si fonda prevalentemente su dichiarazioni o su attività di informazione, viene meno il requisito della diretta percezione necessario per la quasi-flagranza.
- Per sostenere la convalida di un arresto per quasi-flagranza è cruciale documentare che gli agenti abbiano direttamente e immediatamente percepito le tracce del reato e che la privazione della libertà sia consequenziale e coerente con tale percezione, evitando affidamento primario su testimonianze raccolte successivamente.
- Se manca il rinvenimento di elementi decisivi (es. l'arma) e l'intervento si basa su ricostruzioni fornite da terzi, è probabile che il giudice valuti l'arresto come non convalidabile per assenza dei requisiti di flagranza/quasi-flagranza.
- Il Pubblico Ministero deve mirare, nel ricorso avverso il provvedimento di non convalida, a dimostrare documentalmente l'immediatezza e l'autonomia della percezione del fatto da parte degli agenti, indicando in modo chiaro e preciso la sequenza temporale che collega la percezione al fermo.
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