Cassazione Penale, Sentenza n. 46658/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono stati proposti due distinti ricorsi: (1) per presunta insussistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p., con la censura che non sarebbe provata in modo univoco la responsabilità dell'imputato (ricorso dell'Avv. Scalvi); (2) per mancata motivazione sulla pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, violazione che la difesa riteneva decisiva ai sensi della giurisprudenza costituzionale (ricorso dell'Avv. Facente).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, dopo l'introduzione del patteggiamento in appello (art. 1, comma 56, legge n. 103/2017) e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione solo specifici motivi (es. formazione della volontà della parte, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia), mentre sono inammissibili le doglianze relative a ragioni rinunciate in appello, alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi di determinazione della pena non travasatisi in illegittimità della sanzione. Nel caso di specie l'imputato aveva rinunciato espressamente a tutti i motivi di appello (eccetto la determinazione della pena), per cui le censure risultavano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale in materia di stupefacenti alla base dell'imputazione; la sentenza di merito aveva ritenuto provata la responsabilità ai sensi delle disposizioni sul traffico di sostanze stupefacenti
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990
Prevede le fattispecie sanzionate in materia di stupefacenti contestate all'imputato; utilizzata per definire la responsabilità penale di primo grado e confermata in appello
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; la Corte di legittimità ricorda che l'applicazione di questa misura richiede motivazione sulla pericolosità sociale, ma tale censura era stata rinunciata dall'imputato in sede di appello
Riguarda le cause di non punibilità/condizioni di proscioglimento (richiamata dalla difesa); la Corte ha osservato che doglianze relative a valutazioni su tali cause sono inammissibili in cassazione se rinunciate in appello
Regola il patteggiamento in appello: limita i motivi impugnabili in Cassazione per le sentenze pronunciate su concordato e stabilisce che sono ammissibili solo specifiche censure riguardanti la formazione della volontà, il consenso del PM e la conformità della pronuncia
art. 1, comma 56, legge n. 103/2017
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la Corte utilizza questa disposizione per argomentare le limitazioni all'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento
Sentenza Corte costituzionale n. 58/1995
Affermata la necessità di motivare la pericolosità sociale quando si applicano misure di sicurezza come l'espulsione; tuttavia tale vizio non è stato valutabile in cassazione perché la specifica censura era stata rinunciata dall'imputato
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 944/2019; Sez. 5, n. 7333/2018; Sez. 3, n. 30190/2018)
Precisa i limiti delle censure ammissibili in cassazione dopo il patteggiamento in appello: sono ammissibili solo alcune categorie di motivi mentre sono inammissibili questioni rinunciate in appello o censure sulla determinazione della pena salvo che si tratti di illegittimità della sanzione fuori dai limiti edittali
Massime di principio
- Dopo il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p. e legge n.103/2017) la cassazione è ammessa solo per specifiche censure (formazione della volontà della parte, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia); molte altre doglianze risultano inammissibili
- Se l'imputato rinuncia espressamente in appello a determinati motivi, non potrà sollevarli in Cassazione; la rinuncia formale in udienza è decisiva
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono impugnabili in Cassazione solo se la pena è illegittima in senso formale (es. oltre i limiti edittali) o ha un vizio che incide sulla legalità della sanzione
- L'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione richiede motivazione sulla pericolosità sociale (cfr. Corte costituzionale n. 58/1995), ma tale omissione può essere impugnata solo se la questione è stata conservata e non rinunciata in sede di appello
- Quando i ricorsi per cassazione vengono dichiarati inammissibili è probabile la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma a titolo di ammenda (qui euro 3.000)
- Per preservare la possibilità di impugnare specifiche questioni in Cassazione, è essenziale non rinunciare espressamente a quelle censure nell'atto o nell'udienza di appello
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