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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46658/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sono stati proposti due distinti ricorsi: (1) per presunta insussistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p., con la censura che non sarebbe provata in modo univoco la responsabilità dell'imputato (ricorso dell'Avv. Scalvi); (2) per mancata motivazione sulla pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, violazione che la difesa riteneva decisiva ai sensi della giurisprudenza costituzionale (ricorso dell'Avv. Facente).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, dopo l'introduzione del patteggiamento in appello (art. 1, comma 56, legge n. 103/2017) e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione solo specifici motivi (es. formazione della volontà della parte, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia), mentre sono inammissibili le doglianze relative a ragioni rinunciate in appello, alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi di determinazione della pena non travasatisi in illegittimità della sanzione. Nel caso di specie l'imputato aveva rinunciato espressamente a tutti i motivi di appello (eccetto la determinazione della pena), per cui le censure risultavano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti alla base dell'imputazione; la sentenza di merito aveva ritenuto provata la responsabilità ai sensi delle disposizioni sul traffico di sostanze stupefacenti

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede le fattispecie sanzionate in materia di stupefacenti contestate all'imputato; utilizzata per definire la responsabilità penale di primo grado e confermata in appello

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; la Corte di legittimità ricorda che l'applicazione di questa misura richiede motivazione sulla pericolosità sociale, ma tale censura era stata rinunciata dall'imputato in sede di appello

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda le cause di non punibilità/condizioni di proscioglimento (richiamata dalla difesa); la Corte ha osservato che doglianze relative a valutazioni su tali cause sono inammissibili in cassazione se rinunciate in appello

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il patteggiamento in appello: limita i motivi impugnabili in Cassazione per le sentenze pronunciate su concordato e stabilisce che sono ammissibili solo specifiche censure riguardanti la formazione della volontà, il consenso del PM e la conformità della pronuncia

  • art. 1, comma 56, legge n. 103/2017

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la Corte utilizza questa disposizione per argomentare le limitazioni all'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento

  • Sentenza Corte costituzionale n. 58/1995

    Affermata la necessità di motivare la pericolosità sociale quando si applicano misure di sicurezza come l'espulsione; tuttavia tale vizio non è stato valutabile in cassazione perché la specifica censura era stata rinunciata dall'imputato

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 944/2019; Sez. 5, n. 7333/2018; Sez. 3, n. 30190/2018)

    Precisa i limiti delle censure ammissibili in cassazione dopo il patteggiamento in appello: sono ammissibili solo alcune categorie di motivi mentre sono inammissibili questioni rinunciate in appello o censure sulla determinazione della pena salvo che si tratti di illegittimità della sanzione fuori dai limiti edittali

Massime di principio

  • Dopo il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p. e legge n.103/2017) la cassazione è ammessa solo per specifiche censure (formazione della volontà della parte, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia); molte altre doglianze risultano inammissibili
  • Se l'imputato rinuncia espressamente in appello a determinati motivi, non potrà sollevarli in Cassazione; la rinuncia formale in udienza è decisiva
  • I vizi relativi alla determinazione della pena sono impugnabili in Cassazione solo se la pena è illegittima in senso formale (es. oltre i limiti edittali) o ha un vizio che incide sulla legalità della sanzione
  • L'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione richiede motivazione sulla pericolosità sociale (cfr. Corte costituzionale n. 58/1995), ma tale omissione può essere impugnata solo se la questione è stata conservata e non rinunciata in sede di appello
  • Quando i ricorsi per cassazione vengono dichiarati inammissibili è probabile la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma a titolo di ammenda (qui euro 3.000)
  • Per preservare la possibilità di impugnare specifiche questioni in Cassazione, è essenziale non rinunciare espressamente a quelle censure nell'atto o nell'udienza di appello

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