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Sentenza

Sentenza n. 4223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva ordinato la riammissione del militare alla ferma prefissata quadriennale interrotta a seguito dell’esclusione dalla procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto da un militare, già VFP1 in rafferma biennale e vincitore del concorso per VFP4, contro il diniego di riammissione in servizio. Il militare era stato escluso dalla procedura concorsuale e dichiarato decaduto dalla ferma quadriennale perché, al momento della partecipazione, risultava rinviato a giudizio per un delitto non colposo, in violazione del requisito previsto dal bando. Dopo l’esclusione, il procedimento penale si era concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena. L’interessato aveva quindi chiesto la riammissione ai sensi dell’art. 704, comma 1-bis, del d.lgs. 66/2010, disposizione poi trasfusa nell’art. 2198-ter, comma 12, del medesimo decreto legislativo. Il Ministero aveva respinto l’istanza sostenendo che tale disciplina riguardasse esclusivamente la riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e non la riammissione alla ferma prefissata quadriennale. Il primo motivo d’appello deduceva violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR relativa all’esclusione dal concorso e alla decadenza dalla ferma, sostenendo che tale sentenza aveva definitivamente accertato la legittimità dell’esclusione. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 635 e dell’art. 2198-ter, comma 12, del d.lgs. 66/2010, nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che la disciplina speciale sulla riammissione, in quanto eccezionale, fosse insuscettibile di applicazione analogica alla procedura VFP4.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che il precedente giudizio riguardava un diverso provvedimento, ossia l’esclusione dalla procedura concorsuale e la decadenza dalla ferma, mentre il giudizio attuale riguardava il successivo e autonomo diniego di riammissione adottato dopo la definitività dell’assoluzione penale. La nuova istanza si fondava proprio sulla definitività dell’esclusione e sulla sopravvenienza dell’esito penale favorevole, sicché non si poneva in contrasto con il precedente giudicato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto che il testo dell’art. 704, comma 1-bis, e dell’attuale art. 2198-ter, comma 12, contempla espressamente la riammissione alle procedure di immissione nei ruoli del servizio permanente, non la procedura di reclutamento VFP4. Tuttavia, ha ritenuto che tali disposizioni esprimano principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia sostanziale, coerenti con gli artt. 3, 27, comma 2, e 97 Cost., applicabili anche alla fattispecie del reclutamento VFP4. Il requisito dell’assenza di pendenze penali è funzionale a proteggere il reclutamento da rischi effettivi e seri, ma non può produrre effetti definitivi oltre la propria ratio quando il procedimento penale si conclude con assoluzione piena. Diversamente, la mera pendenza del procedimento si trasformerebbe in una presunzione definitiva di colpevolezza, incompatibile con la presunzione di innocenza. Il requisito ostativo deve quindi ritenersi superato retroattivamente dall’assoluzione piena, con conseguente applicabilità dell’istituto della riammissione anche quando la procedura di reclutamento, già positivamente avviata, sia stata interrotta per la pendenza del procedimento penale. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la soluzione contraria determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra militari già in servizio, a seconda che aspirino al reclutamento VFP4 o all’immissione nei ruoli del servizio permanente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 704, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010

    I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure

    Sebbene il testo riguardi le procedure di immissione nei ruoli del servizio permanente, la disposizione esprime principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia sostanziale applicabili anche alla riammissione di un militare alla procedura di reclutamento VFP4 interrotta per la pendenza di un procedimento penale poi conclusosi con assoluzione piena.

  • art. 2198-ter, comma 12, d.lgs. 66/2010

    I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure

    La disciplina vigente deve essere interpretata costituzionalmente e applicata, in quanto espressione di principi generali, anche al militare escluso dalla procedura VFP4 quando l’esito penale pienamente assolutorio elimini retroattivamente la ragione sostanziale dell’esclusione.

  • art. 635 d.lgs. 66/2010

    non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi

    Il requisito opera come misura di protezione del corretto reclutamento e giustifica l’esclusione al momento in cui sussiste la pendenza del procedimento, ma non può conservare effetti definitivi quando il procedimento si conclude con assoluzione piena, poiché la sua funzione cautelare e selettiva viene meno.

  • art. 2, comma 1, lettera f), del bando di concorso per VFP4

    non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La clausola legittimava l’esclusione del candidato sulla base della situazione esistente al momento della procedura, ma non impediva la successiva riammissione una volta intervenuta l’assoluzione irrevocabile con formula piena.

  • art. 27, comma 2, Costituzione

    La presunzione di innocenza impedisce che la mera pendenza di un procedimento penale, seguita da assoluzione piena, si trasformi in una presunzione definitiva di colpevolezza incidente sull’accesso e sulla prosecuzione della carriera militare.

  • art. 3 Costituzione

    Impone un’interpretazione della disciplina che eviti un’irragionevole disparità di trattamento tra militari già in servizio esclusi per la pendenza di un procedimento penale e successivamente assolti, a seconda della procedura di carriera cui aspiravano.

  • art. 97, comma 1, Costituzione

    I principi di buon andamento e imparzialità concorrono a delimitare l’efficacia del requisito penale alla sua funzione di tutela del corretto reclutamento, senza consentire effetti espulsivi definitivi privi di giustificazione dopo l’assoluzione piena.

  • art. 2909 c.c.

    Non è violato quando il nuovo giudizio riguarda un provvedimento autonomo e successivo, fondato sulla sopravvenuta assoluzione e sulla domanda di riammissione, distinto dal precedente giudizio sull’esclusione concorsuale e sulla decadenza dalla ferma.

  • art. 14 disposizioni sulla legge in generale

    Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non impedisce l’applicazione della disciplina della riammissione alla fattispecie VFP4 quando essa sia utilizzata quale espressione di principi costituzionali e generali dell’ordinamento, non come mera estensione analogica di un’eccezione.

Massime di principio

  • La definitività di una precedente decisione sull’esclusione da una procedura concorsuale non preclude l’impugnazione di un successivo e autonomo diniego di riammissione fondato sulla sopravvenienza di un esito penale pienamente assolutorio, poiché i due provvedimenti hanno oggetto e presupposti distinti.
  • Il requisito dell’assenza di procedimenti penali previsto per il reclutamento militare costituisce una misura di protezione del corretto svolgimento della selezione e può giustificare l’esclusione quando la pendenza del procedimento sussiste, ma non può produrre effetti definitivi oltre la propria ratio quando il procedimento si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena.
  • La disciplina della riammissione prevista per i militari esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli del servizio permanente esprime principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia sostanziale, applicabili anche al militare già avviato al reclutamento VFP4 e successivamente escluso per la pendenza di un procedimento penale conclusosi con assoluzione piena.
  • L’applicazione del requisito penale in modo da impedire definitivamente l’accesso alla carriera militare nonostante l’assoluzione piena trasformerebbe la presunzione di innocenza in una presunzione di colpevolezza e determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra categorie di militari già in servizio che si trovino nella medesima situazione ostativa.
  • L’effetto favorevole dell’assoluzione piena opera retroattivamente rispetto all’ostacolo derivante dalla pendenza del procedimento penale, imponendo all’amministrazione di rimuovere l’ostacolo formale alla prosecuzione o alla riammissione nella procedura di reclutamento, salvo la permanenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoRiparto di giurisdizione

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