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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16078/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in giudizio abbreviato dalla Corte d'appello alla pena di quattro anni, tre mesi di reclusione e 19.500 euro di multa per detenzione di stupefacenti in concorso e con aggravante di recidiva, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione per l'esclusione della fattispecie di lieve entità, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, senza individuare specifici travisamenti, e perché le valutazioni della Corte territoriale risultavano sorrette da motivazione congrua e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato implicitamente la decisione di merito, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità, valorizzando la pluralità delle sostanze (hashish e cocaina), il quantitativo idoneo a ricavare 4.419 dosi medie di hashish e 105 dosi medie di cocaina, le modalità di confezionamento non rudimentali e l'introduzione della droga in un istituto penitenziario, elementi sintomatici di notevole capacità di approvvigionamento e contiguità con ambienti dediti allo spaccio. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la sua applicazione in ragione della pluralità di precedenti specifici e gravi, anche per partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, nonché della commissione del fatto mentre l'imputato era detenuto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    Richiamato per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta correttamente applicata alla luce dei precedenti specifici e delle modalità del fatto.

  • art. 110 c.p.

    Indicata come norma di concorso di persone nel reato nella sentenza di condanna di merito.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice contestata per detenzione di stupefacenti in concorso, in relazione a hashish e cocaina rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma invocata dalla difesa per sostenere la lieve entità del fatto; la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, valorizzando quantità, qualità, modalità e contesto della condotta.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990

    Richiamato come precedente specifico grave dell'imputato, valorizzato ai fini della recidiva.

  • art. 309 del 1990

    Cornice normativa del reato in materia di stupefacenti richiamata nel provvedimento.

  • artt. 99, quarto comma, e 110 cod. pen.

    Norme indicate nel titolo di condanna di merito per recidiva e concorso di persone.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa lettura delle fonti di prova, salvo la specifica deduzione di un effettivo travisamento di emergenze processuali rilevanti.
  • L'esclusione della lieve entità nel traffico o nella detenzione di stupefacenti può essere sorretta da una valutazione complessiva di quantità, qualità delle sostanze, modalità di confezionamento, contesto della detenzione e indice di capacità di approvvigionamento, anche quando la droga sia destinata a un ambiente carcerario.
  • La commissione del fatto in carcere e la disponibilità di precedenti specifici e gravi possono legittimare il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, se la motivazione dà conto della maggiore pericolosità desumibile dal caso concreto.
  • Quando le doglianze sul trattamento sanzionatorio si risolvono in una critica generica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare errori di diritto o illogicità manifeste, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaConcorso di personeOnere della prova

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