Cassazione Civile, Ordinanza n. 23082/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Nel giudizio di merito un lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento del demansionamento dal giugno 2009, con condanna della società datrice di lavoro alla riassegnazione alle precedenti mansioni o a mansioni equivalenti, al pagamento di una somma per il danno professionale e al risarcimento del danno alla salute. La Corte d'appello, pur ritenendo fondata la doglianza della società sulla eccessività della liquidazione del danno alla professionalità operata dal Tribunale, ha rideterminato tale danno in misura pari al 100% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore per l'intero periodo giugno 2009 - 10 ottobre 2017, importo che risultava superiore a quello di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità del capo della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per palese illogicità e contraddittorietà: da un lato la Corte territoriale aveva qualificato come obiettivamente eccessiva la liquidazione del Tribunale, dall'altro aveva adottato un criterio di quantificazione ancora più elevato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nella specie, la motivazione della Corte d'appello era affetta da contraddizione irriducibile e da motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, poiché la corte territoriale aveva censurato come eccessiva la liquidazione di primo grado ma aveva poi liquidato il danno in misura maggiore, passando da euro 90.990,57 a euro 191.412,00 senza accessori. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità del capo della sentenza per difetto di motivazione, in presenza di un vizio logico radicale della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis, è circoscritto a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile; non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
È richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. applicabile al caso concreto.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per l'applicabilità ratione temporis della nuova disciplina del vizio motivazionale.
Indica il rito camerale utilizzato per la decisione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Sussiste vizio di motivazione censurabile in cassazione quando la sentenza di merito contenga affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie sul punto decisivo della decisione.
- La motivazione è solo apparente o perplessa, e quindi nulla, quando la corte di merito qualifichi come eccessiva una liquidazione ma poi adotti un criterio di quantificazione ancora più elevato senza spiegazione coerente.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non copre la mera insufficienza argomentativa, ma soltanto i vizi estremi che rendono incomprensibile la decisione.
- Quando la cassazione accoglie il motivo e rileva un vizio motivazionale decisivo sulla quantificazione del danno, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché proceda a nuovo esame e liquidi nuovamente il pregiudizio in modo coerente.
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