Sentenza n. 3931/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 331/2024, depositata e resa pubblica il 21 maggio 2024, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 1350/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 23 dicembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 327 c.p.c., giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 febbraio 2025 (carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, asserita dalla ricorrente, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 331/2024, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio finanziario di euro 500,00 annui per la Carta del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere accreditato le somme il 10 dicembre 2025, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 26 aprile 2026. La ricorrente ha confermato di avere ottenuto il pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., presupponga che la pretesa sia stata soddisfatta nel corso del giudizio. Poiché il Ministero aveva eseguito il giudicato e accreditato le somme prima della proposizione del ricorso, la ricorrente aveva già conseguito il bene della vita al momento dell’instaurazione del giudizio e non avrebbe potuto ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento della domanda di ottemperanza. Le spese sono state compensate, non ravvisandosi soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva adempiuto prima della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’amministrazione.
La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente “nel corso del giudizio”.
La cessazione della materia del contendere è configurabile quando il bene della vita sia conseguito durante il processo; se il soddisfacimento è anteriore alla proposizione del ricorso, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
È richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda; se l’amministrazione ha già eseguito il giudicato e soddisfatto integralmente la pretesa prima dell’instaurazione del giudizio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il soddisfacimento della pretesa intervenga nel corso del giudizio; non si applica quando il bene della vita sia stato conseguito anteriormente alla proposizione del ricorso.
- L’adempimento dell’amministrazione anteriore alla proposizione del ricorso esclude, di regola, la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
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