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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2370/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia ereditaria relativa a presunte donazioni indirette operate dal defunto Emilio Rossi (in particolare l'intestazione dell'azienda casearia nel 1957 e il fondo "Ceresole") e conseguente azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima spettante a ESTERINA. L'attrice aveva chiesto nullità di testamenti, accertamento di simulazione dell'intestazione aziendale e, in subordine, collazione e riduzione delle disposizioni testamentarie. La Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario di donazione indiretta e ha determinato il valore dell'azienda ai fini della riduzione alla data dell'apertura della successione (14/08/1986). In sede di Cassazione le parti hanno censurato, tra l'altro, la valutazione probatoria degli indizi, la ricezione delle conclusioni della CTU, la determinazione del magazzino e delle scorte e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da ESTERINA ROSSI sia il ricorso incidentale/controricorso di RINO ROSSI, confermando la decisione della Corte d'appello di Bologna. In particolare la Corte ha: ritenuto corretta la regola di valutare il valore dell'azienda per la collazione/accertamento della donazione indiretta alla data dell'apertura della successione (non alla data della intestazione 1957); ritenuto legittima l'utilizzazione di presunzioni semplici basate su elementi indiziari già evidenziati in precedenti decisioni; escluso l'esistenza di vizio motivazionale grave o mancanza assoluta di motivazione; dichiarato inammissibili o infondati vari motivi che chiedevano un riesame fattuale della CTU o delle inferenze presuntive; disposto la compensazione integrale delle spese del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice civile - art. 746

    Principio secondo cui l'azienda si valuta come complesso unitario organizzato per fini produttivi; la collazione di un'azienda va effettuata in relazione al suo valore come azienda e non in base ai singoli beni al momento dell'atto di attribuzione.

  • Codice civile - art. 747

    Rilevanza della data dell'apertura della successione per la determinazione del valore complessivo aziendale ai fini della collazione e verifica di lesione della legittima.

  • Codice civile - art. 750

    Conferma della disciplina della valutazione dell'azienda come complesso unitario nella collazione.

  • Codice civile - art. 2727

    Regole generali sulla prova; la Corte ricorda il criterio di valutazione delle prove e dei fatti dichiarati.

  • Codice civile - art. 2729

    Disciplina delle presunzioni: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici purché il ragionamento presuntivo sia grave, preciso e concordante e adeguatamente motivato.

  • Codice civile - art. 2730

    Rinvio alle regole sulla prova quando la parte deduce confessioni o elementi probatori diretti; la Corte ha valutato la rilevanza delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.

  • Codice civile - art. 2733

    Regole in tema di confessione e valore probatorio delle dichiarazioni: la sentenza precisa i limiti della loro utilizzabilità ai fini della stima aziendale.

  • Codice di procedura civile - art. 360

    art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5 invocati)

    Norme che delimitano i motivi di cassazione: i vizi contestati sono stati valutati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità (es. violazione di legge, vizio di motivazione grave o omesso esame di fatto decisivo).

  • Codice di procedura civile - art. 91

    Norma sulle spese processuali: la determinazione e l'eventuale compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se motivata.

  • Codice di procedura civile - art. 92

    Principio sulla proporzione della soccombenza e sulla ripartizione delle spese processuali; la Corte ha confermato che la proporzione è lasciata alla valutazione del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile - art. 371

    Regole sulla resistenza al ricorso incidentale: il ricorrente principale può proporre controricorso per resistere, con i limiti procedurali previsti.

  • Codice di procedura civile - art. 378

    Regime delle memorie prima dell'udienza e limiti di ammissibilità delle stesse; la Corte ha valutato la memoria depositata e se contenesse repliche non ammissibili.

  • Codice di procedura civile - art. 366

    Criteri di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'onere di specificità nella indicazione dei motivi e degli atti da esaminare.

  • Costituzione - art. 111

    Diritto ad un giusto processo; la Corte ha esaminato le doglianze di nullità per violazione del giusto processo e le ha ritenute infondate.

  • Costituzione - art. 24

    Diritto di difesa in giudizio: richiamato nelle doglianze di nullità ma la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionalmente rilevanti.

  • Disposizioni Attuative c.p.c. - art. 118 disp. att.

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata nelle doglianze procedurali sulla motivazione e sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni generiche.

  • Disposizioni Attuative c.p.c. - art. 132

    Norme sulla modulazione dei mezzi istruttori e sulle preclusioni, richiamate rispetto alle produzioni documentali nel giudizio di rinvio.

  • D.P.R. 115/2002 - art. 13

    art. 13 D.P.R. n. 115/02, comma 1-quater e comma 1-bis

    Previsione sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la possibile esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte di entrambe le parti.

Massime di principio

  • La valutazione del valore di un'azienda oggetto di donazione indiretta ai fini della collazione o della riduzione deve riferirsi alla data dell'apertura della successione (data del decesso), non alla data dell'attribuzione originaria.
  • La prova della donazione indiretta può essere fornita con presunzioni semplici purché il ragionamento presuntivo sia grave, preciso, concordante e adeguatamente motivato; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare se gli indizi raggiungano tale grado.
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina liberamente le valutazioni di merito o la CTU: per ottenere cassazione per vizio di motivazione occorre indicare specificamente i passaggi critici della motivazione e rispettare il canone di specificità del ricorso.
  • L'aderenza del giudice alle conclusioni di una CTU non è di per sé causa di annullamento: la parte che contesta la consulenza deve riprodurre e spiegare puntualmente le osservazioni critiche nel ricorso per cassazione.
  • La determinazione della ripartizione o compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione grave.
  • In giudizi di rinvio le produzioni documentali e le deduzioni nuove possono essere precluse; le parti devono vigilare per tempo sull'acquisizione e sulla valorizzazione delle prove rilevanti.

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