Cassazione Civile, Sentenza n. 2370/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia ereditaria relativa a presunte donazioni indirette operate dal defunto Emilio Rossi (in particolare l'intestazione dell'azienda casearia nel 1957 e il fondo "Ceresole") e conseguente azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima spettante a ESTERINA. L'attrice aveva chiesto nullità di testamenti, accertamento di simulazione dell'intestazione aziendale e, in subordine, collazione e riduzione delle disposizioni testamentarie. La Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha ritenuto sussistente un quadro indiziario di donazione indiretta e ha determinato il valore dell'azienda ai fini della riduzione alla data dell'apertura della successione (14/08/1986). In sede di Cassazione le parti hanno censurato, tra l'altro, la valutazione probatoria degli indizi, la ricezione delle conclusioni della CTU, la determinazione del magazzino e delle scorte e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da ESTERINA ROSSI sia il ricorso incidentale/controricorso di RINO ROSSI, confermando la decisione della Corte d'appello di Bologna. In particolare la Corte ha: ritenuto corretta la regola di valutare il valore dell'azienda per la collazione/accertamento della donazione indiretta alla data dell'apertura della successione (non alla data della intestazione 1957); ritenuto legittima l'utilizzazione di presunzioni semplici basate su elementi indiziari già evidenziati in precedenti decisioni; escluso l'esistenza di vizio motivazionale grave o mancanza assoluta di motivazione; dichiarato inammissibili o infondati vari motivi che chiedevano un riesame fattuale della CTU o delle inferenze presuntive; disposto la compensazione integrale delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Principio secondo cui l'azienda si valuta come complesso unitario organizzato per fini produttivi; la collazione di un'azienda va effettuata in relazione al suo valore come azienda e non in base ai singoli beni al momento dell'atto di attribuzione.
Rilevanza della data dell'apertura della successione per la determinazione del valore complessivo aziendale ai fini della collazione e verifica di lesione della legittima.
Conferma della disciplina della valutazione dell'azienda come complesso unitario nella collazione.
Regole generali sulla prova; la Corte ricorda il criterio di valutazione delle prove e dei fatti dichiarati.
Disciplina delle presunzioni: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici purché il ragionamento presuntivo sia grave, preciso e concordante e adeguatamente motivato.
Rinvio alle regole sulla prova quando la parte deduce confessioni o elementi probatori diretti; la Corte ha valutato la rilevanza delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.
Regole in tema di confessione e valore probatorio delle dichiarazioni: la sentenza precisa i limiti della loro utilizzabilità ai fini della stima aziendale.
Codice di procedura civile - art. 360
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5 invocati)
Norme che delimitano i motivi di cassazione: i vizi contestati sono stati valutati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità (es. violazione di legge, vizio di motivazione grave o omesso esame di fatto decisivo).
Codice di procedura civile - art. 91
Norma sulle spese processuali: la determinazione e l'eventuale compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se motivata.
Codice di procedura civile - art. 92
Principio sulla proporzione della soccombenza e sulla ripartizione delle spese processuali; la Corte ha confermato che la proporzione è lasciata alla valutazione del giudice di merito.
Codice di procedura civile - art. 371
Regole sulla resistenza al ricorso incidentale: il ricorrente principale può proporre controricorso per resistere, con i limiti procedurali previsti.
Codice di procedura civile - art. 378
Regime delle memorie prima dell'udienza e limiti di ammissibilità delle stesse; la Corte ha valutato la memoria depositata e se contenesse repliche non ammissibili.
Codice di procedura civile - art. 366
Criteri di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'onere di specificità nella indicazione dei motivi e degli atti da esaminare.
Costituzione - art. 111
Diritto ad un giusto processo; la Corte ha esaminato le doglianze di nullità per violazione del giusto processo e le ha ritenute infondate.
Costituzione - art. 24
Diritto di difesa in giudizio: richiamato nelle doglianze di nullità ma la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionalmente rilevanti.
Disposizioni Attuative c.p.c. - art. 118 disp. att.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamata nelle doglianze procedurali sulla motivazione e sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto inammissibili le deduzioni generiche.
Disposizioni Attuative c.p.c. - art. 132
Norme sulla modulazione dei mezzi istruttori e sulle preclusioni, richiamate rispetto alle produzioni documentali nel giudizio di rinvio.
art. 13 D.P.R. n. 115/02, comma 1-quater e comma 1-bis
Previsione sul contributo unificato; la Corte ha rilevato la possibile esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte di entrambe le parti.
Massime di principio
- La valutazione del valore di un'azienda oggetto di donazione indiretta ai fini della collazione o della riduzione deve riferirsi alla data dell'apertura della successione (data del decesso), non alla data dell'attribuzione originaria.
- La prova della donazione indiretta può essere fornita con presunzioni semplici purché il ragionamento presuntivo sia grave, preciso, concordante e adeguatamente motivato; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare se gli indizi raggiungano tale grado.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina liberamente le valutazioni di merito o la CTU: per ottenere cassazione per vizio di motivazione occorre indicare specificamente i passaggi critici della motivazione e rispettare il canone di specificità del ricorso.
- L'aderenza del giudice alle conclusioni di una CTU non è di per sé causa di annullamento: la parte che contesta la consulenza deve riprodurre e spiegare puntualmente le osservazioni critiche nel ricorso per cassazione.
- La determinazione della ripartizione o compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione grave.
- In giudizi di rinvio le produzioni documentali e le deduzioni nuove possono essere precluse; le parti devono vigilare per tempo sull'acquisizione e sulla valorizzazione delle prove rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2345/2024 del 24/01/2024
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2352/2024 del 24/01/2024
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2359/2024 del 24/01/2024
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2360/2024 del 24/01/2024
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2361/2024 del 24/01/2024
- Sentenza civile · 24 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2367/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →