Cassazione Penale, Sentenza n. 25972/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Camilli era stato condannato per il reato di diffamazione aggravata ai danni di Scipioni Goffredo per un fax inviato al direttore generale dell'ASL. In cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per incompetenza per materia del Giudice di Pace, sostenendo che il fax costituisce "mezzo di pubblicità" e dunque la fattispecie fosse aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 595 c.p.; (2) vizi di motivazione relativi alla ricostruzione unitaria del fatto, alla pluralità dei destinatari della comunicazione e all'attribuzione dell'invio del fax all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché il ricorrente non ha contrastato compiutamente tutte le "rationes decidendi" autonome della sentenza (in particolare l'affermazione che il giudice d'appello non può rilevare aggravanti non contestate dal pubblico ministero). Il secondo motivo è stato considerato non proponibile in cassazione a causa delle limitazioni introdotte dal d.lgs. n.11/2018 (art. 39-bis d.lgs. n.274/2000), che impediscono il ricorso per cassazione per meri vizi di motivazione nelle sentenze d'appello di competenza del Giudice di Pace. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla refusione delle spese della parte civile per complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 c.p. (diffamazione), terzo comma
La norma prevede l'aggravante quando la diffamazione avviene mediante mezzi di pubblicità; nel caso il ricorrente sosteneva che il fax fosse tale mezzo, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale riclassificazione non poteva essere operata d'ufficio dal giudice d'appello se non contestata dal pubblico ministero
art. 61 n.10 c.p. (circostanze aggravanti)
Richiamata nella motivazione come circostanza aggravante contestata in primo grado; la Corte ha però considerato che non si poteva sopravvenire con aggravanti non contestate in fatto dal PM
art. 131-bis c.p. (esiti della messa alla prova e cause di non punibilità collegate)
Citato dal ricorrente come possibile effetto benefico se il procedimento fosse stato davanti al giudice ordinario (patteggiamento o applicazione di misure alternative), ma la Corte non ha accolta tale argomentazione a fini di inammissibilità del ricorso
art. 606 c.p.p. lett. a), b), c)
Indica i motivi di cassazione ammessi; per i giudizi d'appello relativi a reati di competenza del Giudice di Pace la cassazione è ammessa solo per i motivi previsti da queste lettere, limitando i profili deducibili
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 11/2018)
Ha introdotto la restrizione che, nelle sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, impedisce il ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli dell'art. 606 c.p.p.; ne consegue l'inammissibilità dei meri vizi di motivazione
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e somme alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il pubblico ministero non ha contestato in fatto un'aggravante, il giudice d'appello non può ravvisarla d'ufficio per aggravare la qualificazione del reato a scapito dell'imputato
- In cassazione il motivo che contesta una sola delle "rationes decidendi" è generico e inammissibile quando la sentenza si fonda su più ragioni autonome e la riforma favorevole non deriverebbe automaticamente da una pronuncia favorevole su quella sola ragione
- Per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi espressamente indicati nell'art. 606 c.p.p.; non sono dunque ammissibili i meri vizi di motivazione
- Chi propone ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche e complete, affrontando tutte le ragioni che hanno sorretto la decisione impugnata, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato generico e inammissibile
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanne alle spese processuali e, secondo art. 616 c.p.p., il versamento di somme alla cassa delle ammende nonché la refusione delle spese della parte civile
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