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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente, della domanda del lavoratore volta all'ammissione di crediti per differenze retributive. Il lavoratore sosteneva di aver svolto, sin dalla prima assunzione e per tutta la durata di una successione di contratti a termine e proroghe, mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate nell'Area A, posizione economica A2, e rivendicava il trattamento economico corrispondente all'Area B, assumendo che le mansioni svolte fossero riconducibili al profilo socio-sanitario di autista-soccorritore previsto dal CCNL. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della decisione e la violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato ammissione della prova testimoniale richiesta sulle mansioni concretamente svolte e per l'erronea esclusione della riconducibilità delle stesse alla categoria rivendicata. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente trattato la domanda come se fosse diretta all'inquadramento superiore, mentre egli aveva chiesto soltanto differenze retributive ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe male applicato il contratto collettivo e la disciplina sulle mansioni superiori, limitandosi a negare una trasposizione automatica dall'Area A all'Area B senza verificare il diritto al maggior compenso per le mansioni concretamente svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, mentre nella specie il Tribunale ha deciso sulla base delle allegazioni e delle ammissioni del medesimo ricorrente; inoltre, la prova testimoniale era superflua poiché le mansioni descritte dal lavoratore risultavano già corrispondenti al profilo di inquadramento e non emergeva alcun maggior grado di professionalità o responsabilità. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che il Tribunale ha correttamente effettuato il giudizio trifasico di comparazione tra le declaratorie contrattuali dell'area di inquadramento e di quella rivendicata, individuando il tratto differenziale nella maggiore autonomia, specialità e responsabilità dell'Area B rispetto al supporto strumentale, fungibile e generico dell'Area A. La Corte ha quindi confermato il diniego delle differenze retributive e ha disposto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendosi costituita la parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove o la mancata ammissione di un mezzo istruttorio ritenuto superfluo

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001

    viene evocato come base della domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma di supporto alla pretesa economica per l'attività di fatto svolta

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata all'attività effettivamente svolta

  • art. 12, comma 1, CCNI personale non dirigente CRI 2006/2009

    richiamato per individuare il profilo professionale di autista-soccorritore e il relativo inquadramento nell'Area B

  • art. 14 CCNL EPNE 1° ottobre 2007

    richiamato come disposizione che riserva il passaggio fra aree alle procedure di progressione e non opera una trasposizione automatica delle figure professionali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Cass. 5 agosto 2019, n. 20915

    richiamata come precedente che esige, per il riconoscimento di mansioni superiori, prestazioni con maggiore contenuto socio-sanitario e diretta responsabilità dei risultati, non mere attività tecniche di supporto

  • Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598

    richiamata sul perimetro della violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867

    richiamata sul perimetro della violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Cass. 10 giugno 2016, n. 11892

    richiamata sul perimetro della violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Cass. 14 aprile 2025, n. 9731

    richiamata sul perimetro della violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Cass. 3 gennaio 2024, n. 154

    richiamata a sostegno della corretta individuazione dei tratti differenziali tra Area A e Area B nelle declaratorie contrattuali

  • Cass. 26 settembre 2024, n. 25765

    richiamata come precedente conforme sulla sostanziale continuità dei tratti differenziali tra le declaratorie dei diversi CCNL richiamati

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve confrontare in concreto le declaratorie contrattuali delle aree o qualifiche interessate e verificare se le mansioni effettivamente svolte presentino un maggiore contenuto di professionalità, autonomia, specialità e responsabilità rispetto a quelle formalmente attribuite.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non integra violazione dell'art. 115 c.p.c. se il giudice decide sulla base delle allegazioni e delle ammissioni della parte e ritiene superfluo il mezzo istruttorio perché i fatti dedotti non sono idonei, comunque, a fondare la pretesa azionata.
  • Per riconoscere mansioni superiori non basta dimostrare lo svolgimento di attività tecniche di supporto o di compiti fungibili e generici; occorre allegare e provare un effettivo salto qualitativo delle prestazioni, tale da collocarle nell'area superiore secondo la struttura della declaratoria contrattuale.
  • La distinzione tra rivendicazione economica e domanda di inquadramento non impedisce al giudice di negare le differenze retributive quando il presupposto fattuale comune, cioè l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, non risulti provato.
  • Quando la disciplina collettiva distingue tra aree fondate su supporto strumentale e aree caratterizzate da autonomia, specialità e responsabilità dei risultati, il passaggio dall'una all'altra non è automatico ma richiede la corrispondenza delle mansioni svolte ai tratti qualificanti della categoria superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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