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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19897/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due capi di imputazione uniti dal vincolo della continuazione: un furto in abitazione aggravato e un reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione in relazione al mancato avviso, da parte della Corte di appello, della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto informare le parti circa l'accesso alle pene sostitutive. La censura è stata ritenuta formulata in modo assertivo e priva di specificità, poiché non indicava concretamente i presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non specifico, perché si limitava ad affermare in astratto la sussistenza dei presupposti per le pene sostitutive senza indicarli. Ha inoltre precisato che, in materia di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre all'imputato una pena sostitutiva, trattandosi di valutazione discrezionale; pertanto, l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità della sentenza, potendo sottendere una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione contestato nel capo a.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 4 c.p.

    Circostanze aggravanti del furto contestato nel capo a.

  • art. 61, n. 5 c.p.

    Aggravante comune contestata nel capo a, richiamata unitamente alle aggravanti speciali.

  • art. 61, n. 2 c.p.

    Aggravante comune contestata nel capo b.

  • art. 340 c.p.

    Reato contestato nel capo b, relativo all'interruzione di un pubblico servizio.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La Corte afferma che l'omesso avviso sulla possibile sostituzione della pena detentiva non comporta nullità della sentenza e presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità con profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente affermare in modo astratto la sussistenza dei presupposti per una determinata istanza o beneficio, occorrendo indicare puntualmente gli elementi fattuali e giuridici che la sorreggono.
  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non ha un obbligo automatico e generalizzato di prospettare all'imputato la sostituzione della pena; la relativa valutazione rientra nella discrezionalità giudiziale.
  • L'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. sulla possibilità di richiedere o valutare pene sostitutive non determina di per sé nullità della sentenza, quando possa ritenersi implicita la valutazione negativa circa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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