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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’installazione di un contatore per l’energia elettrica domestica all’interno di una nicchia ricavata in un muro di cui l’attrice originaria assumeva la comproprietà. In primo grado veniva respinta la domanda di rimozione del manufatto e di ripristino dei luoghi proposta contro il vicino e contro la società elettrica; il tribunale riteneva tardiva, nei confronti della società, la domanda formulata solo con memoria ex art. 183 c.p.c. Nel giudizio di appello la corte territoriale confermava la tardività verso la società, ma riteneva legittimato passivo il vicino che aveva realizzato la nicchia e autorizzato il posizionamento del contatore; tuttavia rigettava la negatoria servitutis per sopravvenuta rimozione del contatore e per difetto di interesse all’accertamento della nicchia. In cassazione il vicino proponeva ricorso principale deducendo, da un lato, violazione delle norme sulla negatoria servitutis e nullità per motivazione apparente, sostenendo che il legittimato passivo fosse l’ente erogatore del servizio e non l’utente/comproprietario del muro; dall’altro, omessa pronuncia e violazione del giudicato per non avere la corte d’appello esaminato le sue eccezioni riconvenzionali sulla proprietà della nicchia e, subordinatamente, sull’usucapione della servitù di passaggio dei cavidotti e di collocamento del contatore. La controparte originaria proponeva ricorso incidentale denunciando omessa pronuncia sulla propria domanda di rivendica della proprietà esclusiva della nicchia ai sensi dell’art. 948 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, riaffermando che nelle controversie relative a servitù inerenti a impianti o tubazioni la legittimazione passiva spetta all’ente gestore/erogatore del servizio, quale soggetto riferibile al preteso fondo dominante, e non all’utente del servizio che abbia solo consentito l’installazione. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di pronunciare sulla domanda di rivendica della nicchia proposta dall’attrice originaria, limitandosi la decisione di appello a escludere l’interesse a una pronuncia sulla servitù. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, affinché riesamini la questione della legittimazione passiva nell’actio negatoria servitutis e la domanda di rivendica originariamente proposta, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    richiamato quale base dell’actio negatoria servitutis, da proporre contro il soggetto legittimato passivamente in relazione alla servitù lamentata

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per definire il contenuto della servitù e il relativo rapporto tra fondo dominante e fondo servente

  • art. 1056 c.c.

    richiamato in relazione al passaggio e all’uso delle condutture/cavidotti funzionali al servizio elettrico

  • art. 1079 c.c.

    richiamato a fondamento della tutela del titolare della servitù e della sua contestazione in giudizio

  • art. 12 prel. c.c.

    richiamato insieme alle norme speciali di settore per l’interpretazione della disciplina applicabile

  • art. 121 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato in relazione alla disciplina speciale delle servitù relative agli impianti elettrici

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tardività della domanda nei confronti della società, proposta solo con memoria istruttoria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nella censura di omessa pronuncia e di improprio rilievo di giudicato interno

  • art. 948 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda di rivendica della proprietà esclusiva della nicchia

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la negatoria servitutis relativa a impianti o tubazioni di distribuzione, la legittimazione passiva spetta all’ente gestore o erogatore del servizio, in quanto soggetto riferibile al preteso fondo dominante; non è sufficiente la sola qualità di utente o di proprietario/comproprietario del manufatto in cui l’impianto sia collocato.
  • Il principio sulla legittimazione passiva nelle liti sulle servitù di impianti di distribuzione opera anche in contesti territoriali soggetti a regimi tavolari o a discipline speciali, poiché il criterio decisivo resta l’individuazione del soggetto che effettivamente è titolare o gestore dell’impianto costituente il fondo dominante.
  • Il giudice di merito deve pronunciare espressamente su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte e non può considerarle decise per implicito se la motivazione affronta soltanto un diverso petitum, come l’actio negatoria, senza statuire sulla rivendica della proprietà del bene o della porzione di immobile controversa.
  • La mancata specifica impugnazione non può essere affermata quando la decisione di primo grado non si sia affatto pronunciata su una domanda o eccezione: in tale ipotesi non si forma alcun giudicato interno sulla questione non decisa.
  • L’accertamento della cessazione materiale della situazione contestata può incidere sull’interesse alla domanda negatoria, ma non vale di per sé a definire o assorbire le domande di rivendica o gli ulteriori titoli di accertamento dominicale introdotti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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