Sentenza n. 951/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in relazione all’istanza, con cui parte ricorrente ha chiesto alle Amministrazioni intimate - in data 17.07.2025 - di procedere ad attualizzare/rimodulare/prorogare il precedente Piano Assistenziale Individuale relativo al signor -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio formatosi sull’istanza del 17 luglio 2025 diretta ad attualizzare, rimodulare o prorogare un precedente Piano Assistenziale Individuale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dell’inerzia e che fosse ordinato alle amministrazioni di pronunciarsi espressamente sull’istanza volta ad attualizzare, rimodulare o prorogare il precedente Piano Assistenziale Individuale relativo al figlio minorenne. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di lite.
La decisione
Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno provveduto sull’istanza, sicché la pretesa sostanziale della ricorrente è stata soddisfatta. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Ha tuttavia posto le spese di lite, in solido, a carico delle amministrazioni intimate, rilevando che esse avevano esitato l’istanza soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sulla quale è stata proposta la domanda principale.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta nel corso del giudizio.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio e alla regolazione delle spese.
Richiamato per la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al momento del passaggio in giudicato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La circostanza che l’amministrazione abbia definito l’istanza soltanto dopo l’instaurazione del giudizio può giustificare la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche quando il ricorso venga dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- Quando più amministrazioni intimate hanno concorso alla formazione del silenzio e hanno successivamente provveduto sull’istanza, le spese di lite possono essere poste a loro carico in solido se il giudizio si è reso necessario a causa della loro precedente inerzia.
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