Cassazione Penale, Sentenza n. 33038/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Essoussi ha proposto istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino (18/09/2021) divenuta irrevocabile; ha dedotto di non essere stato informato del procedimento e di avere appreso della condanna solo all'atto della notifica dell'ordine di carcerazione. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza per mancata sottoscrizione digitale di conformità sulle copie informatiche degli allegati trasmessi con la istanza (mancanza di firma digitale sugli allegati, e assenza di sottoscrizione di conformità). Il ricorrente ha contestato la declaratoria rilevando che l'istanza principale era stata sottoscritta digitalmente dal difensore e che la mancata firma degli allegati non determina automaticamente l'inammissibilità, specie quando gli allegati sono verificabili d'ufficio o non essenziali; ha altresì richiamato l'art. 122 c.p.p. in ordine al deposito della procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale le violazioni formali previste dall'art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020 giustificano la declaratoria di inammissibilità solo se cagionano incertezza sull'identità del mittente o sull'autenticità della sottoscrizione. Ha applicato un'interpretazione teleologica e di proporzionalità, valorizzando il diritto di accesso al giudice e il principio di conservazione degli atti: la mancata sottoscrizione digitale delle copie immagine degli allegati non può comportare automaticamente inammissibilità quando tali allegati sono facilmente verificabili d'ufficio e non essenziali per l'esercizio del diritto impugnatorio. La Corte ha inoltre ricordato l'intervento legislativo successivo (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022) che esclude l'inammissibilità per copie immagine non sottoscritte, ma ha osservato il principio tempus regit actum; nondimeno nel caso concreto ha ritenuto che l'errore formale non avesse inciso sulla certezza e autenticità degli atti e ha quindi annullato l'ordinanza di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28/10/2020 n.137 convertito con legge 18/12/2020 n.176
La norma prevede cause di inammissibilità formale per atti di impugnazione trasmessi via p.e.c.; la Corte interpreta la norma restrittivamente rispetto all'effetto radicale di inammissibilità, ritenendo che la declaratoria di inammissibilità sia giustificata solo se la violazione rende incerta l'identificazione del mittente o l'autenticità della sottoscrizione.
La disposizione esclude dalle cause di inammissibilità le copie informatiche per immagine non sottoscritte digitalmente, salvando però la necessità di firma digitale sull'atto principale; la Corte ha richiamato tale modifica per spiegare la ratio che mira a evitare inammissibilità per mere formalità sugli allegati, pur osservando il principio tempus regit actum.
art. 122 codice di procedura penale
Regola il deposito della procura; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la procura va unita agli atti ma può essere depositata anche in momento diverso, e non sempre la mancata sottoscrizione della procura speciale al momento della proposizione dell'istanza determina automaticamente inammissibilità.
art. 6 §1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato a livello di principi per sottolineare il diritto di accesso a un tribunale e per giustificare un'interpretazione che eviti formalismi tali da negare concretamente il diritto di agire in giudizio.
art. 12 delle preleggi al codice civile
Richiamato per sostenere l'interpretazione teleologica e sistematica della legge, favorendo la scelta di un significato coerente con la ratio normativa, anche se meno aderente alla lettera.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi via p.e.c. non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: l'inammissibilità vale solo se la violazione formale rende incerta l'identità del mittente o l'autenticità della sottoscrizione.
- La firma digitale sull'atto principale e la certezza sull'identità del difensore (PEC intestata) sono gli elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità; difetti su allegati non essenziali vanno valutati con criterio di proporzionalità.
- Quando l'autenticità o la veridicità degli allegati può essere agevolmente verificata d'ufficio (es. atti già presenti nel fascicolo), il giudice deve preferire soluzioni che conservino l'efficacia dell'atto e tutelino l'accesso al giudice.
- Le modifiche legislative intervenute successivamente (es. art. 87-bis d.lgs. n.150/2022) che depenalizzano formalità sugli allegati si applicano, in linea di principio, ai fatti successivi alla loro entrata in vigore (tempus regit actum), ma confermano la tendenza interpretativa favorevole alla non esclusione automatica per mere formalità.
- La procura speciale può essere depositata anche separatamente dall'atto, salvo che la legge non richieda espressamente una forma distinta per atti riservati alla volontà personale: è necessario valutare se la norma impone un vincolo temporale o formale assoluto.
- In situazioni analoghe il difensore e la parte dovrebbero regolarizzare tempestivamente eventuali difetti formali (integrazione, produzione dell'originale o prova dell'autenticità) e, in caso di declaratoria di inammissibilità per mera formalità, valutare impugnazione in Cassazione richiamando il principio di proporzionalità e il diritto di accesso al giudice.
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