Cassazione Penale, Ordinanza n. 36574/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di primo grado un imputato era stato assolto dal reato di favoreggiamento reale aggravato, mentre un coimputato era stato condannato per riciclaggio di 37 orologi aggravato; inoltre, per entrambi era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione contestato in altro capo e disposta la confisca, ex art. 240 c.p., dei beni sequestrati come corpo di reato. Il ricorrente ha impugnato solo la statuizione di confisca, deducendo quattro motivi: violazione dell'art. 240 c.p. perché la confisca non può colpire cose appartenenti a persona estranea al reato e gli orologi sarebbero di sua proprietà, come emergerebbe da testimonianze e documenti; vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute dal Tribunale erroneamente riferibili agli orologi sequestrati e al clan camorristico indicato; carenza o apparenza di motivazione e manifesta illogicità per mancato confronto con prove dichiarative e documentali sulla titolarità in capo al ricorrente e sulla sua capacità economica di acquisto; contraddittorietà della motivazione perché, pur escludendo rapporti tra il clan e il ricorrente ai fini dell'assoluzione dal riciclaggio, il Tribunale avrebbe comunque ricondotto la titolarità degli orologi al sodalizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che tutte le censure investivano in sostanza la motivazione della sentenza e tendevano a ottenere una rilettura del compendio probatorio di merito. Ha quindi richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è proponibile per saltum e, se proposto contro una sentenza appellabile, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. Per questo ha qualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Norme richiamate
È richiamato come base della confisca del corpo di reato, ma il ricorrente ne contesta l'applicazione perché la confisca non può colpire beni appartenenti a persona estranea al reato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione rientra tra i motivi prospettati; la Corte afferma che tali censure non consentono il ricorso per cassazione per saltum quando mirano a una rivalutazione del merito.
Se il ricorso immediato per cassazione contiene censure di motivazione avverso una decisione appellabile, esso deve essere convertito in appello.
artt. 610, commi 1 e 5, c.p.p.
Sono citati per il rito camerale scritto senza presenza delle parti.
È citato per il procedimento in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e miri sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio non può essere utilizzato come mezzo per saltare il grado di appello quando la sentenza è appellabile.
- Quando il ricorso immediato per cassazione contiene censure riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. contro una decisione che avrebbe dovuto essere impugnata con appello, il giudice di legittimità deve convertire l'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La confisca ex art. 240 c.p. presuppone che il bene sia giuridicamente aggredibile secondo la disciplina applicabile; la dedotta appartenenza del bene a persona estranea al reato è questione che richiede accertamento di merito, non di legittimità, quando le doglianze investono il ragionamento probatorio del giudice.
- Le doglianze che denunciano travisamento della prova, carenza o illogicità della motivazione sono scrutinabili solo nei limiti del controllo di legittimità e non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione diretta delle prove.
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