Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto associativo ex art. 416 c.p. e applicato la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) contestazione della motivazione sulla responsabilità per associazione a delinquere, assumendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico e comunque erroneo le intercettazioni e i rapporti con un correo, dai quali sarebbe emersa solo una collaborazione episodica e non un stabile inserimento nel sodalizio; 2) dedotta mancanza di motivazione sulla eccepita prescrizione del reato; 3) censura sul vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il primo motivo meramente ripetitivo di doglianze già proposte in appello e disattese, quindi non specifico; il secondo motivo generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il terzo motivo non proponibile in sede di legittimità perché non risultava dedotto in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico perché sostanzialmente reiterativo delle censure di merito già respinte dalla Corte territoriale; il secondo motivo generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi posti a base della doglianza sulla prescrizione; il terzo motivo non consentito in cassazione in quanto non previamente dedotto come motivo di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come titolo del delitto associativo oggetto della condanna impugnata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato; la censura generica e non circostanziata è inammissibile
in cassazione non sono deducibili questioni non previamente prospettate in appello, a pena di inammissibilità
norma sulla recidiva oggetto della terza doglianza, non esaminabile in legittimità per difetto di previa deduzione in appello
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre senza autonoma critica le censure già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede che il motivo individui con precisione le ragioni della doglianza e consenta al giudice di legittimità di comprendere quali profili della decisione siano effettivamente censurati.
- La censura sulla prescrizione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve indicare in modo chiaro gli elementi fattuali o giuridici che sorreggono l'eccezione, non essendo sufficiente un generico richiamo alla mancata motivazione.
- Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
- La deduzione della recidiva in cassazione richiede che la relativa questione sia stata già devoluta al giudice di appello e specificamente contestata nel ricorso di legittimità.
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