Cassazione Penale, Sentenza n. 24287/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari del 13/10/2020 che aveva qualificato i fatti al capo 1) come rapina aggravata (artt. 110, 628 c.p.) e aveva riformato l'assoluzione sul capo 2) ritenendo integrato il tentativo di estorsione nei confronti di Grande e Soranno. I ricorrenti censurano: errata qualificazione giuridica (va qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. e non rapina), vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e della credibilità della persona offesa, insufficienza di atti idonei e univoci per configurare tentata estorsione (capo 2), e, per D'Amore, errata valutazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha ritenuto che i fatti del capo 1) debbano essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'uso di un'arma (art. 393 c.p.) e non come rapina, annullando la riforma operata in appello su quel punto. Ha annullato senza rinvio le condanne relative al capo 2) (tentata estorsione) nei confronti di Soranno e Grande perche' il fatto non sussiste, ritenendo che non siano emersi atti idonei e univoci a integrare il tentativo e che si sia verificata una desistenza volontaria. Ha annullato con rinvio la sentenza per tutti e tre (Soranno, Grande, D'Amore) ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, demandando a una diversa sezione della Corte d'Appello di Bari la nuova determinazione della pena alla luce della diversa qualificazione. Quanto alla censura sulla recidiva di D'Amore, la questione e' stata assorbita e dovra' essere riesaminata in sede di nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
Concetto di concorso di persone nel reato; utilizzato per attribuire partecipazione alle condotte comuni dei tre imputati
art. 628 c.p. commi I e III n. 1 (rapina)
La Corte ha chiarito che per qualificare la condotta come rapina occorre l'elemento del profitto ingiusto e l'appropriazione di una cosa mobile altrui; nel caso concreto tale elemento e' mancato perché la somma sottratta nasceva da un credito di lavoro e non da una pretesa ingiusta
Richiesto per il capo 2); la Corte ha applicato i principi sul tentativo di estorsione specificando che per integrare il tentativo servono atti idonei e diretti in modo non equivoco a coartare la vittima
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Ricondotta la condotta al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'uso di un'arma, in quanto la pretesa dei ricorrenti aveva rapporti con un credito di lavoro ritenuto legittimo e quindi non era mera appropriazione ingiusta
Principi sul tentativo: la valutazione dell'idoneità e dell'univocità degli atti va fatta ex ante; il tentativo punibile anche su atti non esecutivi se indicano in modo inequivoco la volontà di commettere il reato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistenti gli atti univoci o ha rilevato desistenza volontaria
art. 49 c.p. (inidoneità dell'azione)
Richiamato in dottrina giurisprudenziale per distinguere i casi di impossibilita' assoluta dell'azione dalla valutazione dell'idoneità ex ante; la Corte conferma che l'inidoneità va valutata sull'azione complessiva
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Strumento invocato dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi concernenti qualificazione e motivazione e li ha ritenuti fondati in parte
art. 56 comma 3 e 4 c.p. (desistenza e recesso)
La Corte ha applicato i criteri sulla desistenza volontaria per escludere la punibilita' del tentativo quando gli imputati si sono allontanati volontariamente e in liberta' interiore dall'azione delittuosa
artt. 192, 530, 533, 546 c.p.p.
Norme processuali richiamate nella doglianza di Soranno circa la valutazione delle prove, della motivazione e della regola del dubbio; la Corte ha confermato che la valutazione di merito sulla credibilita' della vittima non e' sindacabile se ben motivata
Massime di principio
- Per distinguere rapina da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre verificare se la pretesa aveva consistenza giuridica ragionevole: se la somma deriva da un credito ritenuto legittimo dall'agente la fattispecie piu' corretta e' l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e non la rapina, poiche' manca l'elemento dell'appropriazione ingiusta
- Il tentativo di estorsione richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, valutati ex ante; mere condotte preparatorie o vaghe minacce non sono sufficienti a integrare il tentativo se non emerge una univoca volonta' di realizzare l'estorsione
- La desistenza volontaria, quando provata e non costretta da cause esterne, esclude la punibilita' del tentativo; la valutazione richiede che l'allontanamento sia effetto di libera scelta interiore dell'agente
- Le valutazioni di fatto e di credibilita' operare dai giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione e' congrua e logica; il ricorso in Cassazione e' efficace soprattutto per errori di diritto o gravi vizi logico-motivazionali
- In caso di riformulazione della qualificazione giuridica dei fatti, il trattamento sanzionatorio va riconsiderato in luce della nuova qualificazione e della possibile incidenza su recidiva e attenuanti; la Cassazione puo' annullare con rinvio per il nuovo apprezzamento delle pene
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