Ordinanza n. 11352/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dello stralcio del verbale di riunione del 14 gennaio 2026 della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, notificato in data 28 gennaio 2026, con il quale è stato revocato agli odierni ricorrenti il programma definitivo di protezione nei confronti dei testimoni di giustizia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2026: per l’annullamento del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 3 febbraio 2026, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 9 aprile 2026: perché si accerti e dichiari l’illegittimità del citato provvedimento della -OMISSIS- notificato in pari data, nonché del citato provvedimento della Direzione Centrale della Polizia Criminale di sospensione dei benefici economici del 20 marzo 2026; D) per quanto riguarda i motivi aggiunti in data 22 maggio 2026: per l’annullamento dello stralcio del verbale di riunione del 15 aprile 2026 della Commissione Centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione ex art. 10, comma 2, Legge 15 marzo 1991, n. 82, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti inoltrata dai ricorrenti, a mezzo del difensore, in data 3 febbraio 2026, notificato direttamente alle parti in data 7 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso alla documentazione istruttoria posta a base della revoca del programma speciale di protezione, comprendente documenti classificati come riservati
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari protezione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la revoca del programma definitivo di protezione e, con motivi aggiunti, il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca. Successivamente hanno impugnato la delibera della Commissione centrale del 15 aprile 2026, che aveva respinto l'istanza ritenendola generica, perché riferita a tutti gli atti del procedimento, e comunque non ostensibile in ragione della disciplina sulle speciali misure di protezione e della classificazione di segretezza dei documenti. I ricorrenti hanno dedotto che la genericità dell'istanza derivava dalla genericità del provvedimento di revoca, il quale richiamava pareri, segnalazioni e relazioni non messi a loro disposizione, con lesione del diritto di difesa. Hanno inoltre contestato l'omessa motivazione circa la prevalenza delle esigenze di riservatezza sull'interesse difensivo. L'Amministrazione ha sostenuto che la documentazione residua era classificata come "RISERVATO" o richiamava atti classificati non declassificati dagli enti originatori, richiamando l'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto, poiché nel frattempo era stata adottata la delibera espressa del 15 aprile 2026. Ha dichiarato parzialmente improcedibili i motivi aggiunti contro tale delibera, limitatamente alla documentazione già depositata dall'Amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare e resa accessibile mediante declassifica. Per la documentazione residua ha accolto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto corretto il diniego di diretta ostensione dei documenti classificati, poiché la classificazione limita la conoscibilità ai soggetti che abbiano necessità di accedervi nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Tuttavia, la classificazione "RISERVATO" non equivale al segreto di Stato e non consente di sottrarre gli atti all'esibizione processuale quando la loro conoscenza sia necessaria per il diritto di difesa. L'Amministrazione è stata quindi condannata a depositare presso la Segreteria, entro 60 giorni, la documentazione residua, individuando le parti classificate e oscurando solo quelle la cui ostensione sia specificamente motivata come pregiudizievole per la sicurezza pubblica o per esigenze investigative. I difensori potranno prendere visione degli atti in Segreteria, senza estrarne copia; gli atti dovranno essere conservati in plichi sigillati e sottoposti alla valutazione del Collegio per la decisione della controversia sulla revoca. Le spese sono state rinviate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
Il ricorso contro il silenzio-rifiuto è divenuto improcedibile dopo l'adozione del provvedimento espresso sull'istanza di accesso.
art. 24, commi 1, lettera a), e 7, l. 241/1990
il diritto di accesso deve in ogni caso essere garantito ai richiedenti, ove risulti necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici
La disciplina esclude ordinariamente l'accesso agli atti coperti da classifiche di segretezza, ma impone di garantire l'accesso difensivo quando la conoscenza sia necessaria per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, secondo un rigoroso nesso di strumentalità.
Attribuisce alla Commissione centrale la competenza in materia di definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, inclusa la decisione oggetto del giudizio.
art. 10, comma 2-ter, l. 82/1991
È richiamato dall'Amministrazione quale disciplina delle esclusioni dall'accesso relative ai provvedimenti concernenti le speciali misure di protezione; tale disciplina non impedisce l'esibizione processuale regolata dall'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.
art. 42, commi 1 e 8, l. 124/2007
Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
La classificazione di segretezza circoscrive la conoscenza e impone cautele di conservazione, riproduzione e circolazione, ma non giustifica il rifiuto dell'esibizione all'autorità giudiziaria in assenza di segreto di Stato. Il giudice deve garantire alle parti la visione degli atti, senza possibilità di estrarne copia, adottando le cautele necessarie per la sicurezza pubblica e la riservatezza.
Consente di definire le domande di accesso con pronuncia di improcedibilità, accoglimento o rigetto, secondo la situazione processuale sopravvenuta e l'esito dell'istruttoria.
art. 42, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La classificazione di un documento come "RISERVATO" limita la conoscibilità ai soggetti che abbiano necessità di accedervi per funzioni istituzionali, ma non equivale al segreto di Stato e non impedisce, in assenza di quest'ultimo, l'esibizione processuale ordinata dal giudice amministrativo.
- Quando la conoscenza di documenti classificati è necessaria per la difesa in giudizio, l'autorità giudiziaria deve bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di sicurezza pubblica, investigative e di riservatezza, disponendo l'esibizione con cautele idonee.
- L'esibizione processuale di documenti classificati può avvenire mediante deposito presso la segreteria giudiziaria in plichi sigillati; le parti hanno diritto di prenderne visione, ma non di estrarne copia, ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.
- L'oscuramento di parti di documenti classificati è ammissibile solo se riferito a specifiche informazioni la cui ostensione sia motivatamente idonea a pregiudicare interessi di sicurezza pubblica o esigenze investigative; la mera classificazione non giustifica il rifiuto integrale dell'esibizione.
- Il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione adotta successivamente un provvedimento espresso sulla medesima istanza.
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