Parere n. 361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Antonietta Di Sieno contro il Comune di Pollena Trocchia per l’annullamento: - dell’ordinanza n.33/2008 E.P. dell’8 ottobre 2008, notificata il 9 ottobre 2008, a firma del capo settore tecnico del Comune di Pollena Trocchia, con la quale le è stata ingiunta la demolizione a propria cura e spese di opere edilizie abusive realizzate sull’immobile esistente in Pollena Trocchia alla via Leopardi snc; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei suoi interessi, ivi compreso il verbale prot.n.1528/P.M. del 29 agosto 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 33/2008 E.P. dell’8 ottobre 2008, recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, e degli atti connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie abusive, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994, violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, irrazionalità, illogicità e sviamento. Nel corso del procedimento è emerso che erano state presentate istanze di condono edilizio, ritenute procedibili dal Comune e in corso di definizione. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della ricorrente e della pendenza dei procedimenti di condono edilizio, fosse venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. Richiamando il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti contro l’ordinanza di demolizione.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione dell’affare, unitamente alla circostanza che le istanze di condono edilizio erano state ritenute procedibili dal Comune ed erano in corso di definizione, determina l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alle istanze di condono edilizio, ma il parere non ne esamina nel merito l’applicazione.
Le disposizioni sono indicate tra le norme asseritamente violate dall’ordinanza di demolizione; il loro esame è assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.
La norma è richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla durata e alla conclusione del procedimento, senza essere esaminata nel merito.
Il ricorso straordinario è trattato secondo la disciplina del rimedio giustiziale; il parere afferma l’applicabilità del principio dispositivo anche a tale procedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La pendenza di procedimenti di condono o sanatoria edilizia, unitamente alla sopravvenuta perdita di interesse dichiarata dal ricorrente, impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di Pollena Trocchia. Il ricorso riguardava un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e gli atti connessi.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale n. 33/2008 E.P. dell’8 ottobre 2008, notificata il 9 ottobre 2008, con la quale le era stata ingiunta la demolizione, a propria cura e spese, di opere edilizie abusive realizzate su un immobile sito nel territorio comunale.
I motivi di ricorso denunciavano, tra l’altro, la violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Sviluppo del procedimento
Il Comune ha depositato controdeduzioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, aveva prospettato l’improcedibilità del ricorso, rilevando l’orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di condono o sanatoria edilizia successiva all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione può incidere sull’efficacia dei provvedimenti repressivi e sull’interesse alla decisione.
Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori. Successivamente, nel 2024, aveva invitato le parti a comunicare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta perdita di interesse
La difesa della ricorrente ha comunicato che il Comune aveva ritenuto procedibili le istanze di condono edilizio presentate e che i relativi procedimenti erano in procinto di essere definiti. La ricorrente ha inoltre dichiarato di non avere più interesse alla definizione dell’affare.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione della ricorrente, valorizzando il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La sopravvenuta mancanza di interesse rendeva inutile una pronuncia sui motivi di merito dedotti contro l’ordinanza di demolizione.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le censure relative alla legittimità dell’ordinanza, alla sussistenza dei presupposti dell’abuso, alla completezza dell’istruttoria o alla disciplina del condono edilizio.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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