Cassazione Penale, Sentenza n. 23582/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) per i reati di lesioni e minacce, articolando tre motivi: (1) censura di illegittimità costituzionale dell'art.131-bis c.p. perché non richiederebbe il consenso espresso dell'imputato, ledendo il contraddittorio e i diritti di difesa (artt.24, 2, 3, 111 Cost. e art.6 CEDU); (2) contestazione della scelta di applicare la causa di non punibilità anziché pronunciare l'assoluzione, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la responsabilità penale e che non sarebbero stati esaminati testi a discarico; (3) deduzione della sussistenza della legittima difesa (art.52 c.p.), che il ricorrente riteneva potesse essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale: l'art.131-bis c.p. è una causa di non punibilità di natura sostanziale che il giudice può applicare d'ufficio una volta accertata la responsabilità; è onere della difesa chiedere il rinvio a giudizio se si preferisce l'accertamento dibattimentale per ottenere un'eventuale assoluzione. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile il sindacato di merito oltre i limiti consentiti dalla Cassazione: la motivazione di merito aveva adeguatamente argomentato la responsabilità dell'imputato non basandosi esclusivamente sulla querela ma anche su certificazione medica e valutazioni critiche delle dichiarazioni a discarico; il diniego di escussione di alcuni testi era motivato per irrilevanza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della legittima difesa non era stata dedotta in sede di merito e non rientra tra quelle rilevabili d'ufficio in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ritenuto causa di non punibilità di natura sostanziale che il giudice può applicare d'ufficio se, dopo aver accertato la responsabilità, valuta il fatto di particolare tenuità sulla base delle peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo). Non richiede il consenso personale dell'imputato per la pronuncia.
Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità del fatto: occorre tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo.
Norma sulla legittima difesa: la Corte ha osservato che la questione, non essendo stata dedotta in sede di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione perché non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio in questa sede.
artt. 24, 2, 3, 111 Cost.
Richiamati nella censura di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali parametri non impediscano l'applicazione d'ufficio dell'art.131-bis poiché la norma è sostanziale e la scelta processuale del difensore (chiedere rinvio a giudizio) è lo strumento per preservare il diritto al dibattimento.
art. 6 CEDU
Rilevante in relazione alla garanzia del giusto processo; la Corte ha stabilito che l'applicazione dell'art.131-bis non contrasta con la CEDU, posto che la valutazione sulla tenuità è un giudizio di secondo livello che non impone il consenso dell'imputato.
art. 3 Cost.
La questione di violazione del principio di eguaglianza è stata ritenuta infondata: le differenze di disciplina tra imputato minorenne e maggiorenne sono giustificate e non assimilabili; la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2013 non impone il consenso personale dell'imputato maggiorenne.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Codice del processo minorile)
Citato per evidenziare la diversità di trattamento tra minori e maggiorenni; la normativa minorile e la giurisprudenza costituzionale sul minorenne non impongono automaticamente regole estensibili all'imputato maggiorenne.
Corte Costituzionale, sent. n. 24 del 2013
Richiamata come precedente che ha ritenuto legittimo il modello adottato nel processo minorile; la Corte di Cassazione utilizza questa pronuncia per sottolineare le differenze tra riti e per respingere l'analogia invocata dal ricorrente.
Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Richiamata per la qualificazione dell'art.131-bis come causa di non punibilità sostanziale e per l'indicazione dei criteri di giudizio sulla tenuità, nonché per il fine di deflazione del processo penale.
Sez. U, Sent. n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Richiamata per il principio che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; non è consentito rivedere la valutazione di merito o la rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni probatorie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che ha delimitato l'esame dei motivi nel ricorso per cassazione nei termini previsti; citata in relazione ai limiti formali dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'art.131-bis c.p. è una causa di non punibilità sostanziale che il giudice può applicare d'ufficio una volta accertata la responsabilità: non è richiesto il consenso personale dell'imputato per la pronuncia.
- Se la difesa preferisce ottenere un'accertamento dibattimentale (con possibilità di assoluzione), deve attivarsi tempestivamente in sede di udienza preliminare chiedendo il rinvio a giudizio; non può poi pretendere che l'assenza di consenso impedisca l'applicazione dell'art.131-bis.
- In Cassazione il controllo è limitato alla verifica della presenza di un adeguato apparato motivazionale logico nel giudizio di merito; non è consentito riesaminare liberamente le prove o sostituirsi alla valutazione del merito.
- Le questioni di fatto o difensive (es. legittima difesa) devono essere sollevate e dedotte in sede di merito: non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo i casi espressamente consentiti.
- La decisione di non escutere testi a discarico deve essere motivata in merito alla loro rilevanza; la mancata escussione è giustificabile se i testi non avrebbero apportato elementi pertinenti ai fatti contestati.
- Differenze di disciplina tra riti (es. minorile vs. ordinario) non costituiscono automaticamente violazione del principio di uguaglianza se le situazioni non sono assimilabili e la differenziazione è giustificabile.
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