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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

La parte ricorrente aveva agito in primo grado dinanzi al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento del danno da perdita dei canoni di locazione, sostenendo che il conduttore dell'immobile avesse receduto anticipatamente dal contratto a causa di immissioni rumorose e maleodoranti provenienti dal fondo della controparte, ove erano stati installati un frigorifero e un condizionatore. Chiedeva inoltre la rimozione immediata di tali apparecchi. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda; in appello il Tribunale di Firenze aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il superamento della soglia di tollerabilità, anche per l’erronea lettura dei dati fonometrici, e aveva condannato l'appellante alle spese. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, omessa/errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato vari elementi istruttori e avesse male interpretato le rilevazioni fonometriche; con il secondo motivo censurava la statuizione sulle spese ex artt. 91 e 112 c.p.c. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e infondato perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque non idoneo a colpire la ratio decidendi, fondata sull'erronea lettura dei dati e dei parametri allegati in causa, che escludeva il superamento del limite di tollerabilità in orario diurno; il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito del Tribunale di Firenze, che aveva rigettato l'appello e confermato il rigetto della domanda risarcitoria, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità ex art. 360 n. 4 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma deve denunciare un vizio processuale effettivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo quando il giudice abbia disatteso prove legali o abbia considerato come prova piena elementi soggetti a prudente apprezzamento, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la soccombenza; la censura proposta non conteneva una puntuale critica di legittimità autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sulle spese era proposta solo in via derivata rispetto all'eventuale accoglimento del primo motivo, senza autonoma specifica deduzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, che impone l'ulteriore contributo in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se si alleghi che il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non è invece consentito trasformare tali norme in uno strumento di rivalutazione del merito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se non attacca il fondamento logico-giuridico della decisione, è inammissibile o comunque infondato.
  • La censura relativa alla condanna alle spese deve contenere una specifica doglianza di legittimità e non può limitarsi a dipendere dall'eventuale accoglimento di un altro motivo.
  • Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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