Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.; il ricorrente articolava sei motivi: 1) contestazione che la condotta non costituisse contraffazione ai sensi dell'art. 474, essendo mera riproduzione di immagini di calciatori o scritte; 2) vizio di motivazione della Corte territoriale, insufficiente a chiarire la condotta e il riferimento a marchi tutelati; 3) erronea applicazione dell'art. 648 c.p. per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita (dolo della ricettazione); 4) mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante precedenti estinti; 5) esclusione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. per l'uso di precedenti ora estinti; 6) dichiarazione di inammissibilità della richiesta di pena sostitutiva (richiesta generica) e violazione degli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e 58 legge 689/1981 in relazione al potere del giudice di disporre la pena sostitutiva ex officio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in tutti i motivi. Ha confermato che: 1) la riproduzione su magliette di emblemi, marchi e loghi di società calcistiche integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. secondo la giurisprudenza consolidata; 2) la motivazione della Corte territoriale è congrua e sufficiente a descrivere la condotta e a ricondurre i segni ai marchi tutelati; 3) la prova del dolo della ricettazione può desumersi dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni da parte dell'imputato; 4) l'art. 131-bis c.p. non è applicabile per la gravità della fattispecie, la pluralità dei beni posti in vendita e la serialità di comportamenti dello stesso tipo (anche tenendo conto dei precedenti); 5) il giudice può considerare ai fini della determinazione della pena precedenti estinti o non definitivi e quindi ha correttamente escluso le attenuanti generiche; 6) la richiesta di pena sostitutiva non può essere concessa d'ufficio in appello se non è stata formulata in modo specifico e motivato nell'atto di gravame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Gli emblemi, marchi e loghi di societa' calcistiche apposti su magliette poste in vendita possono costituire marchi o segni distintivi tutelati penalmente; la detenzione per la vendita di tali magliette contraffatte integra il reato di cui all'art. 474.
La ricettazione e' stata ritenuta sussistente anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni da parte dell'agente; cioe', la prova del dolo puo' essere desunta dall'assenza di giustificazione sulla provenienza degli oggetti.
L'istituto della particolare tenuita' del fatto ha campo di applicazione limitato dalla gravita' del reato e dalla non abitualita' del comportamento; non e' applicabile quando emergono plurimi beni oggetto del reato e serialita' di comportamenti della stessa indole.
Il giudice puo' tener conto, ai fini delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, di precedenti giudiziari anche non definitivi o di reati estinti; cio' rende legittima l'esclusione delle attenuanti richieste dal ricorrente.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso.
Richiamata dalla difesa come causa di estinzione di precedenti; la Corte osserva che anche reati estinti possono essere considerati ai fini della valutazione complessiva del comportamento e della abitualita'.
Richiamato in relazione al principio devolutivo dell'appello: la corte osserva che la conversione della pena detentiva nelle ipotesi previste richiede specifiche deduzioni dell'appellante e non puo' essere disposta d'ufficio se non richieste e motivate.
Criteri di determinazione della pena (modalita' della condotta, entita' del danno, grado di colpevolezza) sono stati utilizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuita' e per motivare la valutazione del comportamento e della colpevolezza.
art. 20-bis c.p.; art. 545-bis c.p.p.; art. 58 legge 689/1981
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla possibilita' di ottenere una pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiche' la richiesta di pena sostitutiva in appello deve essere specifica e motivata e non puo' essere resa ammissibile se formulata genericamente.
Massime di principio
- La riproduzione su capi di abbigliamento di loghi ed emblemi di societa' sportive puo' integrare il reato di contraffazione di segni distintivi quando tali segni sono riconoscibili e sfruttati commercialmente come marchi.
- La motivazione della sentenza d'appello e' valida se illustra congruamente perche' i segni riprodotti costituiscono marchi tutelati e descrive la condotta contestata; il controllo di legittimita' richiede solo che la motivazione non sia manifestamente illogica o insufficiente.
- L'elemento soggettivo della ricettazione puo' essere desunto dall'omessa o non credibile indicazione della provenienza degli oggetti da parte dell'imputato; la mancanza di giustificazione puo' sostituire prove dirette del dolo.
- L'applicabilita' dell'art. 131-bis c.p. e' limitata: non si riconosce se la fattispecie e' grave per la pena edittale, vi e' serialita' di condotte analoghe o vi e' un numero rilevante di beni coinvolti; precedenti anche estinti possono incidere sul requisito della non abitualita'.
- Ai fini della determinazione della pena e delle attenuanti generiche il giudice puo' valutare precedenti, anche non definitivi o estinti, nel quadro della personalita' e biografia del condannato.
- La concessione di pene sostitutive in sede di appello non puo' avvenire d'ufficio se l'appellante non ha formulato una richiesta specifica e motivata nell'atto di gravame; e' onere della parte fornire deduzioni concrete a sostegno della richiesta.
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