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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.; il ricorrente articolava sei motivi: 1) contestazione che la condotta non costituisse contraffazione ai sensi dell'art. 474, essendo mera riproduzione di immagini di calciatori o scritte; 2) vizio di motivazione della Corte territoriale, insufficiente a chiarire la condotta e il riferimento a marchi tutelati; 3) erronea applicazione dell'art. 648 c.p. per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita (dolo della ricettazione); 4) mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante precedenti estinti; 5) esclusione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. per l'uso di precedenti ora estinti; 6) dichiarazione di inammissibilità della richiesta di pena sostitutiva (richiesta generica) e violazione degli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e 58 legge 689/1981 in relazione al potere del giudice di disporre la pena sostitutiva ex officio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in tutti i motivi. Ha confermato che: 1) la riproduzione su magliette di emblemi, marchi e loghi di società calcistiche integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. secondo la giurisprudenza consolidata; 2) la motivazione della Corte territoriale è congrua e sufficiente a descrivere la condotta e a ricondurre i segni ai marchi tutelati; 3) la prova del dolo della ricettazione può desumersi dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni da parte dell'imputato; 4) l'art. 131-bis c.p. non è applicabile per la gravità della fattispecie, la pluralità dei beni posti in vendita e la serialità di comportamenti dello stesso tipo (anche tenendo conto dei precedenti); 5) il giudice può considerare ai fini della determinazione della pena precedenti estinti o non definitivi e quindi ha correttamente escluso le attenuanti generiche; 6) la richiesta di pena sostitutiva non può essere concessa d'ufficio in appello se non è stata formulata in modo specifico e motivato nell'atto di gravame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Gli emblemi, marchi e loghi di societa' calcistiche apposti su magliette poste in vendita possono costituire marchi o segni distintivi tutelati penalmente; la detenzione per la vendita di tali magliette contraffatte integra il reato di cui all'art. 474.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione e' stata ritenuta sussistente anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni da parte dell'agente; cioe', la prova del dolo puo' essere desunta dall'assenza di giustificazione sulla provenienza degli oggetti.

  • art. 131-bis c.p.

    L'istituto della particolare tenuita' del fatto ha campo di applicazione limitato dalla gravita' del reato e dalla non abitualita' del comportamento; non e' applicabile quando emergono plurimi beni oggetto del reato e serialita' di comportamenti della stessa indole.

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudice puo' tener conto, ai fini delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, di precedenti giudiziari anche non definitivi o di reati estinti; cio' rende legittima l'esclusione delle attenuanti richieste dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso.

  • art. 445, comma 2 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come causa di estinzione di precedenti; la Corte osserva che anche reati estinti possono essere considerati ai fini della valutazione complessiva del comportamento e della abitualita'.

  • art. 597, comma 5 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio devolutivo dell'appello: la corte osserva che la conversione della pena detentiva nelle ipotesi previste richiede specifiche deduzioni dell'appellante e non puo' essere disposta d'ufficio se non richieste e motivate.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (modalita' della condotta, entita' del danno, grado di colpevolezza) sono stati utilizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuita' e per motivare la valutazione del comportamento e della colpevolezza.

  • art. 20-bis c.p.; art. 545-bis c.p.p.; art. 58 legge 689/1981

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla possibilita' di ottenere una pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiche' la richiesta di pena sostitutiva in appello deve essere specifica e motivata e non puo' essere resa ammissibile se formulata genericamente.

Massime di principio

  • La riproduzione su capi di abbigliamento di loghi ed emblemi di societa' sportive puo' integrare il reato di contraffazione di segni distintivi quando tali segni sono riconoscibili e sfruttati commercialmente come marchi.
  • La motivazione della sentenza d'appello e' valida se illustra congruamente perche' i segni riprodotti costituiscono marchi tutelati e descrive la condotta contestata; il controllo di legittimita' richiede solo che la motivazione non sia manifestamente illogica o insufficiente.
  • L'elemento soggettivo della ricettazione puo' essere desunto dall'omessa o non credibile indicazione della provenienza degli oggetti da parte dell'imputato; la mancanza di giustificazione puo' sostituire prove dirette del dolo.
  • L'applicabilita' dell'art. 131-bis c.p. e' limitata: non si riconosce se la fattispecie e' grave per la pena edittale, vi e' serialita' di condotte analoghe o vi e' un numero rilevante di beni coinvolti; precedenti anche estinti possono incidere sul requisito della non abitualita'.
  • Ai fini della determinazione della pena e delle attenuanti generiche il giudice puo' valutare precedenti, anche non definitivi o estinti, nel quadro della personalita' e biografia del condannato.
  • La concessione di pene sostitutive in sede di appello non puo' avvenire d'ufficio se l'appellante non ha formulato una richiesta specifica e motivata nell'atto di gravame; e' onere della parte fornire deduzioni concrete a sostegno della richiesta.

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