Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 202 del 24/04/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 202 del 24 aprile 2025, notificata in forma esecutiva e non impugnata nel termine. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre alle spese legali. Decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza ricevere il beneficio, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Prima della decisione, entrambe le parti hanno dichiarato l’avvenuto pagamento del beneficio; la ricorrente ha comunque chiesto la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto pagamento del beneficio economico e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più necessario impartire ordini di esecuzione né nominare un commissario ad acta. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, in quanto il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari indicati dalla giurisprudenza per procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    Prevede il termine decorso il quale può procedersi all’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all’aggiornamento e alla formazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Criterio normativo utilizzato per la liquidazione delle spese legali, con riferimento ai minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L’esecuzione sopravvenuta del giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando l’adempimento successivo abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali di ottemperanza, il giudice può tenere conto della semplicità della controversia e della sua diffusione, applicando comunque i minimi tariffari previsti dalla disciplina forense per procedure esecutive analoghe.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.