Cassazione Penale, Sentenza n. 3278/2022 del 28/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma sollevando tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata e contraddittoria valutazione probatoria, lamentando uso puramente logico delle conversazioni captate senza adeguati riscontri e incoerenza tra assoluzioni e condanne; (2) violazione del DPR 309/1990 (art. 73, comma 5), sostenendo che alcune cessioni debbano essere qualificate come reato ai sensi di tale disposizione (spaccio al minuto) e che i giudici non avrebbero considerato le osservazioni difensive, anche alla luce di una precedente condanna del 13 luglio 2007; (3) conseguente prescrizione di taluni reati nel caso di accoglimento del secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono ritenuti generici e privi della necessaria correlazione con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata (violazione del principio che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento censurato); la censura è valutata come critica metodologica astratta e non come indicazione puntuale dei vizi. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo, che traeva rilievo dalla presunta accoglibilità del secondo. Conseguenze: il ricorrente è condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 che disciplina l'irrogazione di tale somma quando non sussiste malafede).
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La norma è stata invocata dal ricorrente per qualificare alcune cessioni come spaccio al minuto; la Corte di cassazione non ha affrontato nel merito la questione perché ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non adeguatamente correlata alla motivazione impugnata.
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto un versamento equitativo ritenendo assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
Richiamati i principi secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare la necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato e non può omettere confronto con le motivazioni a supporto della decisione.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: è necessario indicare esattamente i passaggi motivazionali ritenuti viziati e spiegare in che modo tali passaggi avrebbero dovuto essere diversi; critiche generiche o metodologiche, prive di puntuale collegamento con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di condotte (es. applicazione dell'art. 73 DPR 309/90, comma 5), il difensore deve collegare fattualmente le censure ai singoli elementi probatori e dimostrare perché la fattispecie normativa sia stata erroneamente applicata, altrimenti la questione non verrà esaminata nel merito.
- L'eccezione di prescrizione dipende dall'accoglimento del motivo sostanziale da cui deriva: se il motivo principale è inammissibile, la relativa dedotta prescrizione sarà dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a un pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte verifica l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso prima di modulare l'ammontare in via equitativa.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente in cassazione deve svolgere un profilo di comparazione tra le argomentazioni difensive e la motivazione del giudice d'appello, indicando punti precisi del provvedimento che si intendono censurare e proponendo il concreto vizio di diritto o di motivazione.
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