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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3278/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma sollevando tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata e contraddittoria valutazione probatoria, lamentando uso puramente logico delle conversazioni captate senza adeguati riscontri e incoerenza tra assoluzioni e condanne; (2) violazione del DPR 309/1990 (art. 73, comma 5), sostenendo che alcune cessioni debbano essere qualificate come reato ai sensi di tale disposizione (spaccio al minuto) e che i giudici non avrebbero considerato le osservazioni difensive, anche alla luce di una precedente condanna del 13 luglio 2007; (3) conseguente prescrizione di taluni reati nel caso di accoglimento del secondo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono ritenuti generici e privi della necessaria correlazione con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata (violazione del principio che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento censurato); la censura è valutata come critica metodologica astratta e non come indicazione puntuale dei vizi. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il terzo motivo, che traeva rilievo dalla presunta accoglibilità del secondo. Conseguenze: il ricorrente è condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 che disciplina l'irrogazione di tale somma quando non sussiste malafede).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    La norma è stata invocata dal ricorrente per qualificare alcune cessioni come spaccio al minuto; la Corte di cassazione non ha affrontato nel merito la questione perché ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non adeguatamente correlata alla motivazione impugnata.

  • Codice di procedura penale

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto un versamento equitativo ritenendo assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014

    Richiamati i principi secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare la necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato e non può omettere confronto con le motivazioni a supporto della decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche: è necessario indicare esattamente i passaggi motivazionali ritenuti viziati e spiegare in che modo tali passaggi avrebbero dovuto essere diversi; critiche generiche o metodologiche, prive di puntuale collegamento con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di condotte (es. applicazione dell'art. 73 DPR 309/90, comma 5), il difensore deve collegare fattualmente le censure ai singoli elementi probatori e dimostrare perché la fattispecie normativa sia stata erroneamente applicata, altrimenti la questione non verrà esaminata nel merito.
  • L'eccezione di prescrizione dipende dall'accoglimento del motivo sostanziale da cui deriva: se il motivo principale è inammissibile, la relativa dedotta prescrizione sarà dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a un pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte verifica l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso prima di modulare l'ammontare in via equitativa.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente in cassazione deve svolgere un profilo di comparazione tra le argomentazioni difensive e la motivazione del giudice d'appello, indicando punti precisi del provvedimento che si intendono censurare e proponendo il concreto vizio di diritto o di motivazione.

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