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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3280/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto un'indennità per ingiusta detenzione pari a Euro 6.425,00 in seguito all'arresto eseguito il 6/8/2016 su mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Teheran e alla successiva scarcerazione per riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente deduceva (i) vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali relativamente alla quantificazione dell'indennizzo, contestando che la corte avesse classificato e liquidato il pregiudizio psicologico (connesso al tentativo di suicidio e alla paura del ritorno in Iran) come danno alla integrità fisica, applicando le tabelle per lesioni e attribuendo una quantificazione pari a dieci giorni di inabilità temporanea assoluta senza adeguata motivazione; (ii) violazione dell'art. 13 comma 10 L. 247/2012 per la mancata liquidazione della somma pari al 15% a titolo di spese forfettarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello non ha rispettato le indicazioni della Suprema Corte (sent. n. 50615/2019) in quanto ha valorizzato soprattutto le conseguenze successive al gesto autolesionistico anziché il grave disagio psicologico che lo aveva determinato; inoltre la motivazione sulla quantificazione era insufficiente. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente all'entità dell'indennizzo e la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio conforme ai principi già enunciati dalla Corte di Cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; la Corte ha comunque richiamato l'orientamento secondo cui, se il provvedimento non contiene statuizioni sulle spese forfettarie, queste si presumono riconosciute nella misura del 15% del compenso totale secondo i decreti ministeriali richiamati. Sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Base normativa per i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; utilizzata per censurare la motivazione della Corte d'appello sulla quantificazione dell'indennizzo

  • artt. 314, 315, 643, 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione e ai criteri di liquidazione dell'indennizzo; la Corte ha ritenuto che non siano stati adeguatamente rispettati nella motivazione sulla quantificazione

  • art. 13 comma 10 L. 247/2012

    Norma invocata dal ricorrente in ordine alla spettanza della percentuale forfettaria delle spese; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse ma ha richiamato l'orientamento interpretativo sulla misura forfettaria

  • d.m. n. 55 del 2014 e d.m. n. 37 del 2018 (art. 2 d.m. n. 55/2014)

    Riferimenti ai decreti ministeriali che disciplinano le spese forfettarie: la Corte richiama l'orientamento secondo cui, in mancanza di statuizione, le spese forfettarie si ritengono riconosciute nella misura del 15% e che il d.m. 37/2018 non ha mutato tale presunzione

  • Giurisprudenza: Cass. sentenza n. 50615 del 3/12/2019

    Principio richiamato dalla Corte: nel liquidare l'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice del rinvio deve tener conto anche del forte disagio psicologico subito dall'interessato (anche se traducibile in gesti autolesivi) e motivare adeguatamente la commisurazione del danno

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice deve considerare non solo le lesioni fisiche consequenziali, ma anche il pregiudizio psicologico e morale che può avere determinato comportamenti autolesivi: è necessario individuare il danno da risarcire con riferimento alle sue cause e non soltanto alle conseguenze immediate.
  • La quantificazione dell'indennizzo richiede una motivazione chiara e non contraddittoria: il giudice deve indicare i criteri seguiti e gli elementi probatori utilizzati per determinare il quantum; l'uso improprio di tabelle per danni fisici per valutare sofferenze psicologiche può giustificare l'annullamento e il rinvio.
  • Se la Corte omette di statuire sulle spese forfettarie, secondo l'orientamento richiamato tali spese si considerano riconosciute nella misura del 15% del compenso totale, salvo diverse indicazioni normative o motivazioni contrarie; tuttavia, la mancata menzione può dar luogo a questioni di ammissibilità del motivo processuale se manca l'interesse concreto.
  • In sede di cassazione sono ammissibili i motivi fondati su vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) e e)), soprattutto quando la liquidazione economica non risulti adeguatamente spiegata rispetto ai danni non patrimoniali.
  • In casi di ingiusta detenzione legata a persecuzione politica/paura del rientro nel paese d'origine, il giudice deve valutare specificamente l'impatto psicologico derivante dal contesto soggettivo del detenuto (status di oppositore politico, rischio di persecuzione), e motivare come questo incida sul risarcimento.

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