Cassazione Penale, Sentenza n. 3276/2022 del 28/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 27/01/2021 che aveva condannato Oro Gilberto per il reato riqualificato ex art. 256, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006. Sono stati proposti due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 163 c.p. (diniego della sospensione condizionale della pena), lamentando motivazione presuntiva e mancata considerazione dell'incensuratezza e della personalità positiva dell'imputato e dell'assenza di specifico richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e relativa assoluzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha ritenuto fondato anche il primo motivo, perché la motivazione del Tribunale sulla prognosi di recidiva era insufficiente e fondata su elementi contestuali più che su una valutazione della personale inclinazione al reato. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma che disciplina il reato contestato (gestione illecita di rifiuti): la condanna per questa fattispecie è stata confermata quanto alla responsabilità penale.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato, vizio che giustifica l'annullamento limitato e il rinvio per un nuovo giudizio su tale punto.
Codice penale, art. 163
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che il diniego debba essere motivato esplicitando il percorso logico e i criteri applicati (non bastano affermazioni presuntive o generiche).
Codice penale, art. 133
Contiene i criteri e le circostanze che il giudice deve valutare ai fini della determinazione della pena e delle misure. La Corte ha richiamato la necessità che il giudice indichi quali circostanze di cui all'art. 133 ha ritenuto prevalenti nella sua prognosi in tema di sospensione condizionale.
Codice penale, art. 164
Riferito al ravvedimento personale; la Corte osserva che la valutazione della concessione della sospensione deve considerare la prognosi di ravvedimento personale e il giudice deve motivare in ordine a tale valutazione.
Codice di procedura penale, art. 624
Richiamato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ossia la condanna resta definitiva sul punto non coinvolto dall'annullamento.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere espressamente decisa dal giudice: l'omessa pronuncia costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. richiede motivazione articolata: il giudice deve esplicitare l'iter logico e indicare quali specifiche circostanze e criteri (anche richiamando art. 133 c.p.) hanno portato al diniego.
- La prognosi di recidiva non può fondarsi solo su valutazioni di rischio connesse al contesto fattuale; il giudice deve valutare la concreta inclinazione personale del reo al reato e il possibile ravvedimento (art. 164 c.p.).
- In presenza di carenze motivazionali su questioni decisionali rilevanti (es. particolare tenuità, sospensione), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a tali profili e rinviare il giudizio a diversa composizione per evitare l'effetto del giudice già intervenuto.
- Se si è nella posizione dell'imputato, è utile formulare e documentare specificamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e fornire elementi sulla propria incensuratezza, comportamento e ravvedimento per agevolare una motivazione positiva del giudice di merito.
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