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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3277/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio per mancanza del presupposto del reato di violazione di sigilli (art. 349 c.2 c.p.), sostenendo che il P.M. aveva autorizzato la rimozione temporanea dei sigilli per consentire la demolizione dell'opera abusiva e quindi non sarebbe venuta meno la strumentalità dei sigilli alla conservazione dell'identità e consistenza del bene; in tale contesto avrebbe mancato l'elemento soggettivo per errore sul fatto (credenza che la modifica fosse autorizzata); (2) incoerenza della motivazione della corte di appello, che da un lato affermerebbe che qualsiasi modifica integra il reato e dall'altro sostiene che la demolizione integrale non lo integrerebbe; (3) vizio nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.), chiedendo l'applicazione del minimo per la non particolare gravità del fatto, l'assenza di precedenti e la scarsa pericolosità, e censurando il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della corte di appello secondo cui l'art. 349 tutela la funzionalità e l'immodificabilità del bene sottoposto a sequestro e non solo la mera integrità dei segni esteriori; la rimozione temporanea dei sigilli per fini determinati (es. demolizione) è uno strumento di esecuzione del sequestro che non equivale alla cessazione del vincolo e non legittima modifiche libere del bene. Pertanto la condotta del ricorrente, consapevole del limitato ambito dell'autorizzazione, integra il reato e non è scusata da presunto errore sul fatto o da ignoranza della legge. Sulla pena la Cassazione ha ritenuto insindacabile la scelta del giudice di merito, essendo stata inflitta una pena poco superiore al minimo edittale e motivata alla luce della personalità dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    La norma tutela l'integrità funzionale e l'immodificabilità del bene sottoposto a sequestro; la violazione si realizza anche con modalità idonee ad eludere l'obbligo di immutabilità, pur in assenza di segni esteriori o della materiale rimozione dei sigilli, quando il soggetto sia comunque edotto del vincolo

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina del reato, va letto congiuntamente all'art. 349 per la valutazione della rilevanza soggettiva e oggettiva del fatto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (vizi di motivazione e contraddittorietà); la Corte ne verifica l'ammissibilità e la rilevanza

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri discrezionali, motivando la scelta della pena in misura prossima al minimo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la scelta della pena (circostanze, personalità, gravità); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in relazione a tali criteri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in tema di imposizione delle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque ritenuto di non rilevare colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha disposto un versamento in via equitativa di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La tutela prevista dall'art. 349 c.p. è funzionale: si punisce la elusione dell'obbligo di immodificabilità del bene sottoposto a sequestro, non soltanto la materiale rimozione dei sigilli.
  • La 'rimozione temporanea dei sigilli' o il dissequestro temporaneo finalizzato ad attività determinate (es. demolizione) non determinano automaticamente la cessazione del vincolo; l'accesso o la rimozione parziale autorizzata va interpretata come misura di esecuzione del sequestro, con limiti precisi.
  • Chi interviene sul bene sequestrato pur essendo edotto del vincolo e oltre i limiti dell'autorizzazione può essere ritenuto responsabile del reato di violazione di sigilli; l'errore sul fatto derivante da una interpretazione estensiva dell'autorizzazione non scusa automaticamente.
  • Argomentazioni basate su supposta incoerenza motivazionale richiedono che la contraddittorietà sia effettiva e rilevante ai fini decisionali; affermazioni apparenti di contrasto vanno valutate nel complesso della motivazione della corte di merito.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata e prossima al minimo edittale, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte può modulare l'entità in via equitativa tenendo conto della gravità della condotta e della buona o cattiva fede del ricorrente.

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