Cassazione Penale, Sentenza n. 3273/2022 del 28/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Agostino era stato condannato per il reato di cui all'art. 10‑ter del D.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA pari a euro 2.386.239,08 relativo all'anno 2014, e per la confisca per equivalente fino a quella somma. In cassazione il ricorrente ha lamentato: 1) l'esistenza di una grave crisi di liquidità della "Consulmarketing s.p.a." e la causa di forza maggiore che avrebbe reso impossibile l'adempimento; 2) l'assenza dell'elemento volitivo in capo al legale rappresentante perché mero prestanome/esautorato; 3) il diniego delle attenuanti generiche; 4) l'illegittimità della confisca per equivalente, soprattutto dopo la dichiarazione di fallimento della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione fattuale che dimostra l'omesso versamento di IVA pari a euro 2.386.239,08 e ha ritenuto che la condotta derivasse da una scelta gestionale di autofinanziamento (versamenti parziali e tardivi) e non da una impossibilità incolpevole di pagare. Ha escluso che il ricorrente fosse totalmente esautorato dei poteri gestionali e ha affermato la responsabilità dell'amministratore di diritto (anche il prestanome accetta i rischi della carica). Ha inoltre confermato la confisca per equivalente nei confronti del ricorrente anche dopo il fallimento della società, sulla base della giurisprudenza secondo cui la confisca per equivalente è legittima quando il profitto del reato non è direttamente aggredibile (ad es. perché trasferito alla massa fallimentare). Il ricorso è stato quindi respinto e la condanna e la misura ablativa sono state confermate; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 10‑ter D.lgs. n. 74/2000
Norma che sanziona penalmente l'omesso versamento dell'IVA. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza dell'omesso versamento accertato e ha respinto l'esimente invocata per crisi aziendale non adeguatamente provata.
art. 12‑bis D.lgs. n. 74/2000
Disciplina la confisca per equivalente. La Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza consolidata ritenendo legittima la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica quando il profitto non è aggredibile direttamente (es. per intervenuto fallimento della persona giuridica).
art. 43, art. 45, art. 54 cod. pen.
Richiamate dalla difesa con riferimento a cause di non imputabilità e alla volontà (dolus). La Corte ha ricordato che l'esimente per impossibilità di adempiere richiede prova dell'assenza di imputabilità e della concreta impossibilità di fronteggiare la crisi mediante misure idonee.
art. 2392 cod. civ.
Norma codicistica sul dovere dell'amministratore di custodire il patrimonio sociale. La Corte l'ha richiamata per sottolineare l'obbligo dell'amministratore di evitare danno alla società e ai terzi, fondamento della responsabilità dell'amministratore di diritto.
art. 322‑ter cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla confisca; la Corte però, richiamando la giurisprudenza, ha ritenuto legittima la misura ablativa per equivalente nonostante il fallimento della società quando sussista l'impossibilità di aggredire direttamente i beni dell'ente.
Massime di principio
- La semplice crisi aziendale o la successiva dichiarazione di fallimento non escludono automaticamente la responsabilità penale per omessi versamenti tributari: chi invoca l'impossibilità di adempiere deve allegare e provare l'assenza di imputabilità e che ha fatto tutto il possibile per reperire le somme dovute.
- L'amministratore di diritto è responsabile dell'obbligazione tributaria gravante sulla società, salvo prova convincente di totale esautorazione dei poteri e di non partecipazione alla gestione; il ruolo di "prestanome" non esclude a priori responsabilità penale, poiché accettare la carica comporta anche l'assunzione dei relativi rischi.
- Per dimostrare l'impossibilità di adempiere occorre provare, concretamente e documentatamente, l'esaurimento di ogni misura idonea (es. azioni conservative sui crediti, alienazione di beni, apporti personali) e l'impossibilità di ottenere liquidità nei tempi utili per il pagamento dell'erario.
- La confisca per equivalente può essere disposta nei confronti della persona fisica anche se la persona giuridica è fallita, quando il profitto del reato non è direttamente aggredibile; per contrastarla è necessario provare l'appartenenza dei beni ad estranei al reato o l'assenza di qualsiasi utilità economica per l'imputato.
- Nelle difese tecniche in materia tributaria è strategico non limitarsi a documentare le perdite o la successiva insolvenza, ma dimostrare specifiche e tempestive iniziative rivolte prioritariamente al soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.
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