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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3279/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che le argomentazioni fossero ripropositive di questioni di fatto già trattate e che il fotogramma non fornisse sufficiente certezza di una custodia separata del denaro. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il dissequestro della somma di 63.000 euro, asserendo che si trattava di sue disponibilità personali derivanti da canoni di locazione percepiti per sette anni (9.000 euro/anno) e documentati da contratto di locazione registrato. A sostegno prodotte documenti e un fotogramma (da un video su YouTube) dal quale si dedurrebbe la dicitura "Vanda" su una fascetta di banconote sottoposte a sequestro. L'istanza veniva respinta dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame perché il denaro era stato trovato nelle cassette del figlio (imputato), non risultava nel verbale di sequestro alcuna custodia separata delle somme e, anche seguendo la tesi della difesa, il denaro consegnato al figlio si sarebbe confuso con il suo patrimonio; inoltre la circostanza che canoni per sette anni siano stati corrisposti sempre in contanti è rimasta priva di adeguato conforto probatorio.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in udienza; nel caso il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere di rifusione delle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte l'ha applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie processuali (Cassa delle ammende); la Corte di cassazione, non ravvisando colpa grave nel proporre il ricorso, ha comunque disposto un versamento equitativo di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il terzo che chiede il dissequestro deve allegare e dimostrare in modo chiaro e documentato la titolarità esclusiva e la separatezza della disponibilità al momento del sequestro: la mera affermazione non basta.
  • La presenza nel verbale di sequestro di elementi che attestino una custodia separata (annotazioni, segnature, numeri di banconote, foto acquisite dagli organi inquirenti) è cruciale: prove non formalmente richiamate nel verbale risultano deboli.
  • Se il denaro oggetto di sequestro era nella disponibilità dell'imputato e non vi erano distinte modalità di custodia, la giurisprudenza tende a ritenere che il denaro si sia confuso col patrimonio dell'imputato, perdendo autonomia rispetto a pretese di terzi.
  • Argomentazioni basate prevalentemente su questioni di fatto (esame della plausibilità dell'accumulo di contanti, valutazione della prova fotografica non documentata nel verbale) sono difficilmente efficaci in sede di cassazione, che valuta soprattutto questioni di diritto e/o vizi motivazionali gravi.
  • Per evitare il rischio di confusione patrimoniale, chi consegna somme in contanti a terzi dovrebbe conservare documentazione inequivocabile (ricevute, documenti di consegna con data e firme, elenchi di numeri di serie delle banconote) e chiedere che tali elementi siano espressamente annotati nel verbale di sequestro se vengono prodotti in sede di attività d'indagine.
  • Fotografie o filmati reperiti al di fuori degli atti ufficiali possono avere valore probatorio ridotto se non acquisiti e qualificati formalmente dagli organi inquirenti al momento del sequestro.
  • Nelle istanze di dissequestro presentate in esecuzione di patteggiamento con confisca, il giudice valuta la provenienza del denaro, la sua custodia e la possibile confusione col patrimonio dell'imputato; l'esito dipende dalla completezza e dalla concretezza delle prove fornite dal terzo.
  • In generale, chi intende opporsi a un sequestro in qualità di terzo dovrebbe valorizzare elementi che pongano in evidenza la titolarità e l'autonomia del bene al momento dell'acquisizione da parte degli organi (es. contratti, flussi bancari, testimoni, registrazioni formali).

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