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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3228/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione per la mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione di una circostanza aggravante (art. 61 n. 10 c.p.). Sostiene che, una volta esclusa l'aggravante, la pena complessiva doveva essere diminuita e che l'omissione configura violazione del divieto di reformatio in peius sull'appello proposto solo dall'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che il motivo del ricorso non sia manifestamente infondato e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello che accolga l'appello dell'imputato su circostanze o reati concorrenti è tenuto a diminuire corrispondentemente la pena complessiva. Tuttavia, ha constatato la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione (reati commessi il 2 ottobre 2013, termine massimo di prescrizione maturato il 6 giugno 2021, calcolato come 2 aprile 2021 + 64 giorni di sospensione per pandemia Covid-19) e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo richiamato come fattispecie contestata all'imputato; non è fornita un'interpretazione specifica nel testo oltre al riferimento alla condanna.

  • art. 582 cod. pen.

    Articolo richiamato tra i reati contestati; il provvedimento conferma la condanna originaria prima di rilevare la prescrizione.

  • art. 585 cod. pen.

    Articolo richiamato tra i reati contestati; nessuna interpretazione particolare nel testo diverso dal richiamo alla condanna.

  • art. 576 cod. pen.

    Articolo richiamato tra i reati contestati; il provvedimento mantiene il riferimento alla condanna iniziale.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza applicata ai fatti come indicato nella sentenza di merito.

  • art. 61 n. 10 cod. pen.

    Circostanza aggravante la cui esclusione è stata riconosciuta; la difesa ha dedotto che tale esclusione imponeva la riduzione della pena complessiva.

  • Giurisprudenza - Sez. 6 n. 16239 del 27/02/2013 (Turone), Rv. 256250

    Principio richiamato: il giudice d'appello che accolga l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti ha l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva; il mancato intervento sul trattamento sanzionatorio può integrare violazione del divieto di reformatio in peius.

  • Prescrizione (calcolo e sospensione Covid-19)

    termine massimo di prescrizione maturato in data 6 giugno 2021 (2 aprile 2021 + gg. 64 sospensione per pandemia Covid-19)

    La sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la sospensione dei termini per la pandemia è stata computata nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Se in sede di impugnazione viene esclusa un'aggravante o modificata una circostanza a favore dell'imputato, il giudice d'appello che accolga tale modifica ha l'obbligo di ridurre la pena complessiva in conseguenza di tale accoglimento.
  • Il mancato adeguamento della pena dopo l'accoglimento dell'appello dell'imputato può configurare una violazione del divieto di reformatio in peius (cioè il peggioramento della posizione dell'imputato in appello non consentito quando l'appello è proposto solo dall'imputato).
  • La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, intervenuta durante il corso del giudizio di legittimità, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rendendo in concreto irrilevanti le questioni di merito.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno tenute in conto eventuali sospensioni dei termini (ad esempio quelle legate all'emergenza Covid-19), che possono modificare la data di estinzione del reato e quindi l'esito del giudizio.
  • Anche se una questione di diritto del ricorrente appare fondata, l'eventuale estinzione del reato per prescrizione può precludere ogni pronuncia di merito, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato.

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