Sentenza n. 820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 725/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 725/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti regionali relativi agli interventi SRA del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della PAC e il relativo bando
Esito
Favorevole al resistente (impresa appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lombardia ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente a un passaggio motivazionale, secondo cui l’ammissione degli imprenditori agricoli al beneficio non avrebbe richiesto di escludere dalla fertilizzazione con fanghi tutti i terreni aziendali, essendo sufficiente sottrarre a tale forma di concimazione soltanto il 10% delle aree coltivate. L’appellante ha dedotto errore di fatto e di diritto, erronea percezione dei fatti processuali e del contenuto degli atti, nonché illogicità manifesta e violazione del principio di precauzione. Ha sostenuto che nessun atto del programma regionale, del bando o della normativa nazionale ed europea prevedesse una soglia del 10%, essendo invece il divieto riferito all’intera superficie agricola oggetto della domanda di contributo. La Regione ha inoltre affermato di avere interesse all’appello perché il passaggio motivazionale avrebbe potuto essere invocato da operatori del settore per ottenere l’ammissione ai benefici e vanificare la misura ambientale regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse. La sentenza di primo grado aveva definito il giudizio esclusivamente sulla base di questioni processuali, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, carenza di interesse e mancata impugnazione del Piano strategico nazionale della PAC, rispetto al quale gli atti regionali costituivano atti attuativi. Una decisione di rito produce soltanto giudicato formale e non è idonea a determinare giudicato sostanziale sulle questioni di fatto affrontate nella motivazione. Ne consegue che la Regione, non essendo soccombente, non era legittimata né interessata a proporre appello. Il passaggio relativo alla soglia del 10% è stato inoltre qualificato come obiter dictum, ossia come affermazione incidentale priva di effetti giuridici autonomi, vincolanti o conformativi. Esso non limita il potere amministrativo né impedisce l’applicazione delle previsioni del PSR, del CSR e dei relativi atti attuativi. Le spese del grado di appello sono state compensate in ragione della particolarità della controversia e della decisione esclusivamente processuale.
Norme richiamate
memorie di replica ex art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per lo scambio delle memorie di replica; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006
È richiamata quale disciplina normativa delle operazioni di recupero dei rifiuti, nell’ambito degli atti regionali contestati in primo grado.
regolamento (UE) 2019/1009
fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento UE 2019/1009
È richiamato quale parametro della disciplina regionale sull’utilizzo dei fertilizzanti; la sentenza d’appello non ne interpreta direttamente il contenuto.
regolamento (UE) 2021/2115, art. 70
Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115, art.70
È richiamato quale base normativa del bando regionale relativo agli interventi SRA; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una sentenza definisce il giudizio esclusivamente per ragioni processuali, le statuizioni di rito producono giudicato formale e non determinano, di regola, giudicato sostanziale sulle questioni di fatto affrontate incidentalmente nella motivazione.
- La parte risultata vittoriosa in primo grado per effetto di una pronuncia di inammissibilità non è legittimata a proporre appello al solo fine di ottenere la correzione di un passaggio motivazionale, se non dimostra una concreta soccombenza o un interesse attuale alla riforma della decisione.
- Le affermazioni contenute nella motivazione ma non necessarie a fondare il dispositivo costituiscono obiter dicta e sono prive di effetti giuridici autonomi, vincolanti o conformativi.
- Un obiter dictum contenuto in una sentenza di rito non limita il successivo esercizio del potere amministrativo né impedisce all’amministrazione di applicare le previsioni normative e amministrative pertinenti secondo i relativi presupposti.
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