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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11338/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che la sua condotta dovesse essere ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto avrebbe chiesto un ristoro economico alla parte lesa per la pubblicazione su social network di un video ritenuto diffamatorio, agendo nella convinzione di far valere un proprio diritto risarcitorio e non con la volontà tipica dell'estorsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto difetto di fondamento e ha confermato la qualificazione della condotta come estorsione formulata dal Tribunale di Palermo. Il Collegio ha condiviso la ricostruzione che rileva l'elemento soggettivo e le modalità della richiesta: la pretesa estorsiva era rivolta a soggetto diverso da chi avrebbe diffuso il video e si sarebbe accompagnata a metodi minacciosi, elemento che la giurisprudenza interpreta come riconducente all'estorsione piuttosto che all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e ordine alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come norma procedurale relativa alle forme di trattazione del ricorso (adeguamento procedurale per la trattazione in Corte)

  • art. 605 c.p.

    Norma richiamata indirettamente nella giurisprudenza citata; riguarda il sequestro di persona e viene utilizzata per distinguere fattispecie connotate da pluri-soggettività delle condotte violente rispetto all'esercizio arbitrario delle ragioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni alla Cancelleria in caso di provvedimenti che non comportano remissione in libertà; il provvedimento dispone gli adempimenti previsti da tale articolo

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui in presenza di profili di inammissibilità la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie (utilizzata per giustificare la somma a favore della Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si giudica in base non solo alla pretesa economica ma anche alle modalità e ai soggetti delle minacce: se le minacce o le violenze sono rivolte a terzi o si avvalgono di modalità intimidatorie/violente rivolte a persone diverse dal presunto debitore, la condotta tende a configurare estorsione.
  • La legittima pretesa di ottenere un risarcimento per un presunto illecito civile non giustifica l'uso di metodi minacciosi o la richiesta coattiva di denaro a soggetti diversi dall'autore dell'illecito: la strada corretta è l'azione giudiziaria civile o la denuncia, non la pressione intimidatoria.
  • In sede di impugnazione cautelare, se la corte ritiene che la qualificazione giuridica e i profili di fatto siano stati affrontati e motivati correttamente dal giudice di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; questo comporta anche possibili sanzioni pecuniarie processuali.
  • La giurisprudenza di legittimità considera rilevante, ai fini della configurazione dell'estorsione, la pluralità e diversità dei soggetti coinvolti nelle minacce o nelle violenze e l'estraneità dei soggetti minacciati rispetto all'oggetto della pretesa.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di una condotta, occorre porre particolare attenzione all'elemento psicologico ma anche alle modalità materiali dell'azione: l'analisi deve essere complessiva e motivata, comprendendo destinatari delle intimidazioni, strumenti e dinamiche delle pressioni esercitate.

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