Parere n. 1298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di -OMISSIS-, Area Didattica e Servizi agli Studenti – Settore Formazione Futuri Insegnanti, per l’annullamento della valutazione finale della Commissione esaminatrice della prova conclusiva del percorso abilitante 60 CFU per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie, sostenuta il 14 novembre 2025, e delle note dell’Università di -OMISSIS- prot. n. 209908 del 17 novembre 2025, n. 211750 del 18 novembre 2025 e pec del 25 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della valutazione finale, pari a 7/10, della prova conclusiva del percorso abilitante da 60 CFU per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie, nonché degli atti e delle comunicazioni dell’Università relativi alla valutazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, iscritto al percorso abilitante da 60 CFU per la classe di concorso A015, aveva svolto il tirocinio diretto seguendo insegnamenti riconducibili alla classe A050, sulla base delle indicazioni dell’Ateneo. La prova finale, avente a oggetto l’osservazione microscopica di cellule vegetali, era stata valutata con 7/10, voto minimo per il superamento, poiché ritenuta non pienamente coerente con la classe A015 e maggiormente affine alla classe A050. Il ricorrente ha dedotto la violazione del DPCM 4 agosto 2023, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà. Ha sostenuto che l’elaborato fosse coerente con il tirocinio concretamente svolto e che tra le classi A015 e A050 vi fosse, di fatto, un accorpamento o comunque una forma di equiparazione. Il Ministero ha contestato tali argomenti, evidenziando l’autonomia delle due classi e la natura meramente organizzativa della possibilità di svolgere tirocini in discipline affini.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondate le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Non è stato ravvisato alcun accorpamento tra le classi A015 e A050: i relativi percorsi formativi restano autonomi e distinti. La possibilità concessa dall’Università di svolgere il tirocinio nell’ambito della classe A050, sulla base della nota ministeriale prot. n. 7845 del 28 giugno 2024, era giustificata da ragioni organizzative e funzionali, per consentire il completamento delle attività formative nei termini, senza modificare la classe di concorso di iscrizione né produrre effetti di equiparazione o estensione dell’abilitazione. La Commissione doveva pertanto valutare la prova finale con riferimento alla classe A015. Il giudizio tecnico è stato ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, arbitrario, irragionevole o viziato da travisamento dei fatti. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che il giudice amministrativo possa sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e ha negato che l’esame potesse valere anche ai fini dell’abilitazione nella classe A050.
Osservazioni
Valutazione della prova finale
La Commissione doveva valutare l’elaborato in relazione alla classe di concorso A015, per la quale il ricorrente era iscritto al percorso abilitante, anche se il tirocinio era stato svolto nell’ambito della classe A050.
Autonomia delle classi di concorso A015 e A050
Non è stato riscontrato alcun accorpamento, equiparazione o equivalenza tra le due classi di concorso. La possibilità di svolgere il tirocinio in discipline affini aveva esclusiva giustificazione organizzativa e non incideva sull’autonomia ordinamentale delle classi.
Sindacato sulla discrezionalità tecnica
Il giudizio della Commissione esaminatrice è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Tali vizi non sono stati riscontrati né adeguatamente provati.
Estensione dell’abilitazione alla classe A050
L’esame finale sostenuto nel percorso per la classe A015 non può essere considerato valido anche ai fini del conseguimento dell’abilitazione nella distinta classe A050.
Norme richiamate
Consente il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato; la Sezione ha esaminato il ricorso secondo la disciplina del rimedio straordinario.
DPCM 4 agosto 2023
Disciplina i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti. Il percorso e la prova finale devono essere riferiti alla classe di concorso per la quale il candidato è iscritto.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la Sezione ha ritenuto la valutazione adeguatamente e puntualmente motivata.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento; la Sezione non ha ravvisato violazioni.
nota ministeriale prot. n. 7845 del 28 giugno 2024
Ha consentito lo svolgimento di tirocini in discipline affini per ragioni organizzative e funzionali, senza determinare accorpamento, equiparazione o estensione dell’abilitazione.
DM n. 255/2023
Richiamato nella relazione ministeriale: ha previsto accorpamenti di classi di concorso, ma non ha inciso sulle classi A015 e A050, rimaste autonome e distinte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, ai fini dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La possibilità organizzativa di svolgere un tirocinio in discipline affini a quelle della classe di concorso di iscrizione non determina, di per sé, accorpamento, equiparazione o equivalenza tra le classi di concorso interessate.
- La prova finale di un percorso abilitante deve essere valutata con riferimento alla classe di concorso per la quale il candidato è formalmente iscritto, anche quando talune attività formative siano state svolte, per ragioni organizzative, nell’ambito di una classe affine.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o palese travisamento dei fatti; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- Il superamento o la validità di una prova finale riferita a una determinata classe di concorso non produce automaticamente effetti abilitanti per una diversa classe, se manca una specifica previsione normativa di accorpamento, equivalenza o equipollenza.
Valutazione della prova finale del percorso abilitante per la classe A015
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato iscritto al percorso abilitante da 60 CFU per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie, istituito ai sensi del DPCM 4 agosto 2023. Il ricorrente ha impugnato la valutazione finale della Commissione, pari a 7/10, e gli atti dell’Università connessi alla valutazione.
Fatti rilevanti
Nel corso del percorso formativo il candidato aveva svolto il tirocinio diretto seguendo insegnamenti riconducibili alla classe di concorso A050, sulla base delle indicazioni dell’Ateneo. La prova finale, sostenuta il 14 novembre 2025, consisteva in un elaborato sull’osservazione microscopica di cellule vegetali.
La Commissione ha attribuito il voto minimo di 7/10, ritenendo l’elaborato non pienamente coerente con la classe A015 e maggiormente affine alla classe A050.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione del DPCM 4 agosto 2023 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
- violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
- eccesso di potere;
- difetto di istruttoria;
- travisamento dei fatti;
- illogicità manifesta e contraddittorietà.
Secondo il ricorrente, l’elaborato doveva essere valutato in rapporto al tirocinio effettivamente svolto, riconducibile alla classe A050, e non in relazione alla diversa classe A015 formalmente indicata nel percorso di iscrizione.
Posizione dell’Amministrazione
Il Ministero ha sostenuto la correttezza del giudizio della Commissione e ha escluso l’esistenza di un accorpamento tra le classi A015 e A050. Il DPCM 4 agosto 2023 disciplina i percorsi di formazione e abilitazione, ma non introduce forme di accorpamento o equiparazione tra classi di concorso.
La relazione ministeriale ha precisato che il DM n. 255/2023 non ha inciso sulle classi A015 e A050, rimaste autonome e distinte. Anche la possibilità di svolgere il tirocinio in una classe affine, prevista sulla base della nota ministeriale prot. n. 7845 del 28 giugno 2024, era giustificata esclusivamente da ragioni organizzative, per consentire il completamento delle attività formative nei termini previsti.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato garantito, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che aveva presentato una memoria difensiva.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha individuato il punto centrale della controversia nella legittimità della valutazione della prova finale con riferimento alla classe A015, nonostante il tirocinio fosse stato svolto nell’ambito della classe A050.
La Sezione ha escluso che tra le due classi sussista un accorpamento o una forma di equiparazione. Poiché il candidato si era iscritto al percorso abilitante per la classe A015, la formazione e l’esame finale dovevano rimanere coerenti con tale classe.
La circostanza che l’Università avesse consentito lo svolgimento del tirocinio in discipline riconducibili alla classe A050 non ha modificato la classe di concorso di iscrizione. Tale possibilità aveva carattere organizzativo e non produceva effetti sull’autonomia disciplinare delle due classi.
Sindacato sulla valutazione tecnica
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui le valutazioni delle commissioni esaminatrici, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non possono essere sostituite da una diversa valutazione del giudice amministrativo.
Il sindacato è possibile soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o palese travisamento dei fatti. Nel caso esaminato tali vizi non sono stati ravvisati né adeguatamente provati.
La motivazione della Commissione è stata ritenuta puntuale e sufficiente: l’osservazione microscopica di cellule vegetali era stata considerata maggiormente affine alla classe A050 e non pienamente coerente con la classe A015. Tale valutazione non risultava manifestamente illogica e, secondo il parere, non era stata effettivamente contestata nel suo contenuto tecnico.
Esito
La Sezione ha ritenuto legittima la votazione attribuita e ha escluso sia la possibilità di sostituire la valutazione della Commissione sia quella di riconoscere l’esame come valido anche per l’abilitazione nella classe A050.
Il parere è stato quindi espresso per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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