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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25976/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha escluso la fondatezza della censura sulla motivazione della quantificazione degli aumenti di pena, ritenendo la motivazione della Corte di appello adeguata e specifica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso proposto avverso una decisione della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l'imputato responsabile dei fatti contestati e ha riconosciuto la continuazione tra tali fatti e altri reati più gravi già giudicati con precedenti sentenze della stessa Corte, poi a loro volta unificate. La Corte di appello aveva rideterminato la pena, applicando per i fatti del presente procedimento un aumento di undici mesi di reclusione ed euro 100 di multa, con pena complessiva finale di anni nove di reclusione ed euro 6.627 di multa. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena applicati sulla pena complessiva in relazione ai reati oggetto del procedimento, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato i criteri seguiti. La Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la Corte di merito aveva indicato in modo dettagliato, a pagina 13 della sentenza impugnata, gli indicatori utilizzati per quantificare gli aumenti, rapportandoli alla pena base del reato più grave del precedente cumulo, ai criteri seguiti per i precedenti aumenti, alla gravità dei fatti e alle pene inflitte in primo grado, tenendo conto anche delle condizioni personali e di salute dell'imputato e dei principi di umanità e ragionevolezza, oltre ad avere determinato in modo distinto e proporzionato l'aumento per ciascun reato.

Norme richiamate

  • art. 23 l. 110/1975

    Richiamato solo come uno dei reati oggetto del procedimento, inserito nel giudizio di continuazione con altri fatti più gravi già definiti.

  • art. 616 c.p.p.

    somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione e rideterminazione della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi concretamente considerati per la quantificazione dell'aumento, dando conto del rapporto con la pena base e con i precedenti aumenti già applicati in giudizi connessi.
  • La censura di carenza motivazionale sulla misura degli aumenti di pena è infondata se la sentenza impugnata esplicita i criteri seguiti e li collega alla gravità dei fatti, alle pene già inflitte e alle condizioni personali dell'imputato, consentendo il controllo di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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