Cassazione Penale, Ordinanza n. 15752/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo e secondo grado condanna per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998, perché, dopo essere stato espulso, era rientrato in Italia senza il preventivo assenso delle autorità. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità: sosteneva che, al momento dell'espulsione o comunque del reingresso, pendeva un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e che ciò avrebbe dovuto impedire l'esecuzione dell'espulsione, poiché il ritorno in Italia sarebbe stato imposto dall'esigenza di sfuggire a un grave pericolo nel paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha affermato che il cittadino straniero espulso che intenda rientrare in Italia, quando ne ricorrano le condizioni di legge, deve ottenere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane; il ricorrente, invece, aveva scelto consapevolmente di non seguire tale percorso. La mera pendenza di una domanda o di un procedimento per la protezione internazionale non incide di per sé sulla rilevanza penale del reingresso illegale e non prova, da sola, la sussistenza dello stato di necessità, che nel caso concreto era rimasto privo di riscontro. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
integra il reato di reingresso dello straniero espulso senza il preventivo assenso delle autorità competenti; il reingresso senza autorizzazione mantiene rilevanza penale anche se l'interessato invoca la pendenza di un procedimento di protezione internazionale.
stato di necessità
non può essere riconosciuto in base alla sola allegazione di un pericolo nel paese di origine o alla mera pendenza della domanda di protezione internazionale, occorrendo un concreto riscontro dell'attualità e inevitabilità del pericolo.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo straniero espulso che intenda rientrare in Italia deve, in presenza dei presupposti di legge, munirsi del preventivo assenso delle autorità italiane; l'ingresso in difetto di autorizzazione integra il reato contestato.
- La mera pendenza di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale non è sufficiente, di per sé, a escludere la rilevanza penale del reingresso dopo espulsione.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede la dimostrazione di un pericolo concreto, attuale e non altrimenti evitabile; allegazioni generiche o non riscontrate non sono idonee a fondarla.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di una tesi già disattesa dai giudici di merito senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se non emergono elementi per escludere la colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15713/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →