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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43101/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni nei confronti di Francesco Santorelli e la confisca di beni già sequestrati (ad eccezione di un autoveicolo). I ricorrenti censurano la legittimità delle misure patrimoniali e personali: violazione delle norme del d.lgs. n.159/2011 e del codice di procedura penale in ordine ai presupposti soggettivi per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (tra cui la riconducibilità dei beni al proposto, la contestualizzazione temporale della pericolosità e la sua attualità). Silvia contesta inoltre la presunzione di riconducibilità dei beni a favore del marito, affermando separazione di fatto dal 2017 e sproporzione tra redditi dichiarati e spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato la pericolosità sociale di Francesco sulla base di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e reati economico-tributari commessi in un arco significativo (dal 2006 al 2018) e aveva ritenuto i beni confiscati acquisiti nel periodo di pericolosità. Relativamente ai beni intestati a Silvia, la Corte territoriale ha ritenuto non superata la presunzione di riconducibilità al proposto, considerando anche la sproporzione tra redditi dichiarati e spese. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per l'irritualità delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b); art. 4, lett. c); art. 7, comma 1; art. 16, lett. a); art. 24

    La Corte ha applicato i criteri stabiliti dal Codice per le misure di prevenzione patrimoniali e personali: occorre dimostrare delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, che abbiano generato profitti e che tali profitti costituiscano componente significativa del reddito.

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. b), c), e); art. 611; art. 616

    Art.125 c.3 richiamato in relazione ai presupposti soggettivi delle misure patrimoniali; art.606 indica i motivi denunciabili in cassazione e limita i vizi rimediabili; art.611 e disciplina della trattazione in camera di consiglio; art.616 per la condanna alle spese processuali.

  • legge speciale sulla prevenzione

    I. n.1423/56, art. 4; I. n.575/65, art. 3-ter, comma 2

    Richiamate in tema di procedimento di prevenzione per stabilire i limiti dell'impugnazione in cassazione e la nozione di vizio di motivazione (motivi di legittimità ammissibili).

  • Corte Costituzionale

    La sentenza è stata richiamata per i criteri interpretativi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati dall'art.1 lett. b) del d.lgs. 159/2011: occorre verificare il triplice requisito (delitti abituali in arco temporale, profitti effettivi, profitti come componente significativa del reddito).

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione patrimoniali occorre dimostrare tre requisiti: reiterazione dei delitti in un arco temporale significativo, effettiva produzione di profitti da tali delitti e rilevanza di quei profitti nel reddito complessivo del soggetto.
  • La presunzione di riconducibilità di beni intestati a coniuge non separato può essere superata solo mediante elementi concreti e verificabili che dimostrino l'autonomia patrimoniale e reddituale del terzo.
  • In Cassazione nei procedimenti di prevenzione l'esame è limitato a vizî di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente; l'illogicità manifesta o il travisamento della prova sono rimessi ai limiti stretti indicati dalla giurisprudenza.
  • La sproporzione tra redditi dichiarati e acquisizioni patrimoniali è un elemento significativo per ritenere la riferibilità dei beni ai profitti illeciti.
  • La qualità di terza interessata non legittima ad impugnare profili attinenti esclusivamente alla pericolosità personale del proposto, salvo che la questione incida direttamente sui diritti patrimoniali contestati.
  • Le impugnative considerate prive di fondamento possono comportare, oltre alle spese processuali, una sanzione in favore della Cassa delle ammende se ritenute irrituali.

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