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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41538/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione (pena anni 2 e euro 300,00 di multa). Unico motivo: erronea applicazione degli artt. 129 e 159 c.p.p. e dell'art. 648 c.p.; contestata determinazione della data di commissione della ricettazione e calcolo dei termini di prescrizione rispetto a diversi beni ricevuti in tempi diversi (motociclo rubato del 02/08/1997, blocchetto di assegni denunciato smarrito in data 14/04/2011, beni con marchi contraffatti di provenienza e data non note). Dedotto inoltre che la ricezione di beni con provenienze distinte costituisce pluralità di reati autonomi e che quindi alcune ricezioni si sono già prescritte; per i beni contraffatti si lamenta l'assenza di prova della destinazione alla commercializzazione e la motivazione basata su mere presunzioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente l'interesse del ricorrente relativo alla doglianza sulla data di commissione e prescrizione perché il capo di imputazione non contestava la continuazione: la ricettazione è stata trattata come unico reato, pertanto l'eventuale prescrizione di alcune ricevute non avrebbe giovato al ricorrente dato che rimaneva una condotta non prescritta (il blocchetto di assegni, la cui perdita è del 14/04/2011). Inoltre è stata riconosciuta la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, con termine massimo individuato nel 18/06/2021. La censura sui beni contraffatti è stata ritenuta aspecifica e reiterativa: la Corte d'appello ha motivato che la provenienza illecita risultava dall'ingiustificata disponibilità, dalla mancanza di documentazione commerciale/fiscale e, in alcuni casi, dall'alterazione del telaio; non è richiesta la prova della destinazione alla successiva distribuzione per il reato di ricettazione. Per tali ragioni la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata logica e congrua. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione impugnati (error in procedendo e vizio di motivazione); qui usato per definire il tipo di censura proposta dal ricorrente.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento all'onere del giudice di motivare e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente, logica e congrua con le risultanze processuali.

  • art. 159 c.p.p.

    Riguarda la contestazione della gravità del fatto e la rilevanza dei provvedimenti cautelari; citato assieme alle critiche sull'individuazione della data di commissione e della prescrizione.

  • art. 648 c.p.

    Norma del codice penale che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha richiamato che gli elementi costitutivi sono la ricezione di beni di provenienza delittuosa nella consapevolezza della loro origine illecita, senza richiedere la prova della destinazione alla vendita.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui condanna alle spese e possibile ammenda; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • normativa emergenziale (sospensione termini prescrizionali)

    Rilevata la sospensione dei termini di prescrizione dovuta a norme emergenziali in vigore, con conseguente proroga del termine massimo di prescrizione fino al 18/06/2021.

Massime di principio

  • Se l'imputazione non considera la continuazione e tratta più ricezioni come un unico reato, l'eventuale prescrizione di alcune fattispecie non giova automaticamente all'imputato se resta una condotta non prescritta: il ricorso per cassazione perde interesse su quella doglianza.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non meri ricalchi dell'appello; la genericità o la mancata correlazione con le argomentazioni di merito determina l'inammissibilità.
  • Per il reato di ricettazione non è necessario dimostrare la destinazione alla commercializzazione dei beni: è sufficiente provare la disponibilità di beni di origine illecita e la consapevolezza della loro provenienza, anche attraverso indizi quali mancanza di documentazione fiscale/commerciale o alterazione dei mezzi identificativi.
  • Quando la data di ricezione non è accertabile, nel dubbio il principio favore rei porta a collocare la consumazione in prossimità dell'emersione della notizia di reato (es. denuncia di smarrimento), con conseguenze sul calcolo della prescrizione.
  • L'operatività di norme di sospensione emergenziale dei termini prescrizionali può prorogare scadenze e incidere sulla rilevanza della prescrizione valutata in sede di impugnazione.

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