Cassazione Penale, Sentenza n. 41538/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione (pena anni 2 e euro 300,00 di multa). Unico motivo: erronea applicazione degli artt. 129 e 159 c.p.p. e dell'art. 648 c.p.; contestata determinazione della data di commissione della ricettazione e calcolo dei termini di prescrizione rispetto a diversi beni ricevuti in tempi diversi (motociclo rubato del 02/08/1997, blocchetto di assegni denunciato smarrito in data 14/04/2011, beni con marchi contraffatti di provenienza e data non note). Dedotto inoltre che la ricezione di beni con provenienze distinte costituisce pluralità di reati autonomi e che quindi alcune ricezioni si sono già prescritte; per i beni contraffatti si lamenta l'assenza di prova della destinazione alla commercializzazione e la motivazione basata su mere presunzioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente l'interesse del ricorrente relativo alla doglianza sulla data di commissione e prescrizione perché il capo di imputazione non contestava la continuazione: la ricettazione è stata trattata come unico reato, pertanto l'eventuale prescrizione di alcune ricevute non avrebbe giovato al ricorrente dato che rimaneva una condotta non prescritta (il blocchetto di assegni, la cui perdita è del 14/04/2011). Inoltre è stata riconosciuta la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, con termine massimo individuato nel 18/06/2021. La censura sui beni contraffatti è stata ritenuta aspecifica e reiterativa: la Corte d'appello ha motivato che la provenienza illecita risultava dall'ingiustificata disponibilità, dalla mancanza di documentazione commerciale/fiscale e, in alcuni casi, dall'alterazione del telaio; non è richiesta la prova della destinazione alla successiva distribuzione per il reato di ricettazione. Per tali ragioni la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata logica e congrua. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione impugnati (error in procedendo e vizio di motivazione); qui usato per definire il tipo di censura proposta dal ricorrente.
Riferimento all'onere del giudice di motivare e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente, logica e congrua con le risultanze processuali.
Riguarda la contestazione della gravità del fatto e la rilevanza dei provvedimenti cautelari; citato assieme alle critiche sull'individuazione della data di commissione e della prescrizione.
Norma del codice penale che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha richiamato che gli elementi costitutivi sono la ricezione di beni di provenienza delittuosa nella consapevolezza della loro origine illecita, senza richiedere la prova della destinazione alla vendita.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui condanna alle spese e possibile ammenda; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
normativa emergenziale (sospensione termini prescrizionali)
Rilevata la sospensione dei termini di prescrizione dovuta a norme emergenziali in vigore, con conseguente proroga del termine massimo di prescrizione fino al 18/06/2021.
Massime di principio
- Se l'imputazione non considera la continuazione e tratta più ricezioni come un unico reato, l'eventuale prescrizione di alcune fattispecie non giova automaticamente all'imputato se resta una condotta non prescritta: il ricorso per cassazione perde interesse su quella doglianza.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non meri ricalchi dell'appello; la genericità o la mancata correlazione con le argomentazioni di merito determina l'inammissibilità.
- Per il reato di ricettazione non è necessario dimostrare la destinazione alla commercializzazione dei beni: è sufficiente provare la disponibilità di beni di origine illecita e la consapevolezza della loro provenienza, anche attraverso indizi quali mancanza di documentazione fiscale/commerciale o alterazione dei mezzi identificativi.
- Quando la data di ricezione non è accertabile, nel dubbio il principio favore rei porta a collocare la consumazione in prossimità dell'emersione della notizia di reato (es. denuncia di smarrimento), con conseguenze sul calcolo della prescrizione.
- L'operatività di norme di sospensione emergenziale dei termini prescrizionali può prorogare scadenze e incidere sulla rilevanza della prescrizione valutata in sede di impugnazione.
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