Cassazione Civile, Ordinanza n. 10248/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società mandataria di tre ATI costituite con una società poi fallita chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento per un credito complessivo derivante, in parte, da anticipazioni che essa sosteneva di aver effettuato alla mandante sulle somme dovute dalle committenti per lavori eseguiti da quest’ultima e, in parte, dalla cessione di due crediti verso la fallita; chiedeva inoltre l’ammissione in privilegio di somme asseritamente pagate ai lavoratori della fallita. Il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provato il presupposto costitutivo del credito per anticipazioni, perché fondato su rendiconti e documenti unilaterali non opponibili alla curatela e comunque non idonei a dimostrare l’effettivo ricevimento, da parte della mandataria, delle somme dalle committenti in misura inferiore a quelle dovute alla mandante; riteneva inoltre che, per quanto concerneva le somme pagate ai lavoratori, il relativo credito fosse in ogni caso estinto per compensazione con un controcredito della fallita per corrispettivi maturati e non contestati. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo violazione del principio di non contestazione, omesso esame di fatti decisivi, travisamento e mancata valutazione delle prove, nullità per motivazione apparente o contraddittoria, violazione delle regole sull’onere della prova e, infine, erronea applicazione della disciplina della compensazione e delle obbligazioni del mandatario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si lamentava la violazione del principio di non contestazione, osservando che tale regola non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio il difetto dei presupposti della pretesa creditoria in sede di verifica dello stato passivo; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, poiché il Tribunale aveva comunque esaminato il fatto storico rilevante e la censura tendeva soltanto a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio; ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che il decreto impugnato conteneva una motivazione non apparente né perplessa; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. perché il giudice di merito aveva semplicemente valutato il materiale probatorio secondo il proprio prudente apprezzamento, senza invertire l’onere della prova. I motivi sulla compensazione sono stati dichiarati inammissibili perché investivano un argomento svolto dal Tribunale solo ad abundantiam, mentre la ratio decidendi era assorbita dalla mancanza di prova del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
la non contestazione può esonerare dalla prova del fatto non contestato, ma non impedisce al giudice della verifica del passivo di rilevare d’ufficio il difetto dei presupposti giuridici della domanda e di valutare la prova secondo le regole processuali
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento; non basta censurare il cattivo esercizio della valutazione probatoria
la censura è ammissibile solo se l’onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice
richiamato nel contesto della dedotta nullità della motivazione del decreto di stato passivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente o incomprensibile
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato in relazione alla forma della motivazione del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza per vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi
richiamati per contestare la decisione sulla compensazione dei crediti
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’erroneità della valutazione della condotta del mandatario e della pretesa compensazione
richiamato insieme alle norme sul mandato e sull’adempimento degli obblighi del mandatario
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di rapporto obbligatorio e compensazione
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, la mancata contestazione di un fatto costitutivo non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio l’insussistenza dei presupposti giuridici del credito, nei limiti delle eccezioni rilevabili d’ufficio.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo vizi logico-formali radicali o violazioni delle regole legali di valutazione della prova.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, quali motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se l’onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice.
- Le argomentazioni del giudice di merito svolte ad abundantiam non incidono sulla ratio decidendi e non sono idonee a fondare un motivo di ricorso se la decisione è comunque sorretta da un’autonoma ragione assorbente.
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