Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04771/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 1999 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio perché, a suo dire, non risultava depositata la ricevuta postale di spedizione dell'atto di gravame entro il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, sostenendo che la CTR non aveva considerato il deposito dell'atto di appello notificato con l'avviso di ricevimento, da cui emergeva la tempestività; 2) violazione degli artt. 20, 16, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il termine di costituzione doveva decorrere dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione; 3) ulteriore violazione processuale per avere la CTR dichiarato l'appello inammissibile nonostante il deposito dell'avviso di ricevimento riportante la data di ricezione entro il termine utile per impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione respinge il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, ma accoglie il secondo e il terzo motivo. Richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, quando la notificazione dell'appello avviene direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione; inoltre, non è causa di inammissibilità il deposito dell'avviso di ricevimento invece della ricevuta di spedizione, purché l'avviso riporti la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale o, comunque, consenta di verificare la tempestività. Poiché la CTR aveva erroneamente ancorato il termine alla spedizione e non aveva considerato la documentazione depositata, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la costituzione in giudizio dell'appellante richiede il deposito della documentazione prevista dalla norma, ma il termine decorre dalla ricezione del plico quando la notifica avviene via posta; la funzione del deposito è verificare la tempestività e la corretta instaurazione del contraddittorio.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'articolo richiama le regole di costituzione dell'impugnante nel processo tributario; la sua applicazione va coordinata con il principio per cui, nella notifica postale diretta, rileva la ricezione del plico da parte del destinatario.

  • art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992

    Viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che il deposito dell'atto notificato e della documentazione di ricezione rendeva tempestiva la costituzione.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno della disciplina delle notificazioni a mezzo posta nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    La censura di nullità per motivazione apparente è esaminata alla luce del requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza assoluta o apparente di motivazione può determinare nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per la verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine lungo applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la notificazione dell'appello avviene direttamente a mezzo del servizio postale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
  • Non costituisce causa automatica di inammissibilità il deposito dell'avviso di ricevimento al posto della ricevuta di spedizione, purché il documento consenta di accertare in modo certo la data rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente presente non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la parte dissenta dalla soluzione adottata.
  • Le questioni non esaminate in appello perché assorbite possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.