Sentenza n. 1141/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.061,87 lordi, oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, ma non era stata spontaneamente eseguita. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, in particolare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché la sentenza non era stata eseguita, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, previo compimento degli atti necessari, € 3.061,87 al lordo delle ritenute previdenziali anche a carico della lavoratrice, oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega a un altro dirigente del Ministero e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla nomina del commissario ad acta ed è stata quindi respinta implicitamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre restituzione dell’eventuale contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e)
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta e non ha applicato l’astreinte.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima di proporre l’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza di condanna è procedibile quando la pronuncia sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura adeguata a soddisfare l’esigenza di effettiva esecuzione del giudicato e può escludere, nel caso concreto, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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