Cassazione Penale, Ordinanza n. 31992/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 ottobre 2025. L'unico motivo, formulato nell'interesse di tutti i ricorrenti, contestava la conferma della responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non correlato alle ragioni argomentate nella decisione impugnata, e comunque diretto a ottenere una diversa lettura dei fatti e una rivalutazione degli apprezzamenti probatori compiuti dalla Corte d'appello. Dal testo emerge che la responsabilità riguardava una rapina e che la Corte territoriale aveva ritenuto corretta tale qualificazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato, da un lato, la mancanza di specificità del motivo, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; dall'altro, la natura sostanzialmente rivalutativa delle doglianze, rivolte contro gli apprezzamenti di fatto e probatori adeguatamente motivati dalla Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata con riferimento alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte non esamina nel merito la relativa doglianza, ritenendola aspecifica e rivalutativa.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non instaura una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e le censure poste a fondamento dell'impugnazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione degli apprezzamenti probatori già compiuti dal giudice di merito e adeguatamente motivati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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