Cassazione Penale, Ordinanza n. 02343/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che, in sede esecutiva, aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra diversi delitti oggetto di sentenze di condanna richiamate nella domanda. La Corte territoriale aveva escluso l'unicità del medesimo disegno criminoso, valorizzando: per un primo gruppo di decisioni, la diversità tra un assegno rubato e un assegno falsificato e il diverso ruolo svolto da un soggetto indicato dal ricorrente; per un secondo gruppo, la notevole distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive, il fatto che uno solo dei reati era stato commesso in concorso e che una delle sentenze riguardava una bancarotta fraudolenta documentale del 2002. Con il ricorso si contestava, in sostanza, tale valutazione, chiedendo una lettura diversa degli elementi fattuali ai fini del riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha condiviso la motivazione del giudice di merito/esecuzione, ritenendola adeguata e non contraddittoria, e ha affermato che le censure tendevano solo a ottenere una rivalutazione del materiale processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente come sede di riconoscimento della continuazione in executivis; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'unicità del medesimo disegno criminoso sulla base di concreti indicatori.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
norma sostanziale sulla continuazione, applicabile anche in sede di esecuzione previa rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e concreta dell'unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera presenza di uno o più indici isolati se i reati risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee.
- Per valutare la continuazione occorre apprezzare complessivamente omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, verificando che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali sin dal primo reato.
- Quando la motivazione del giudice di merito esclude la continuazione con argomentazioni logiche e coerenti, il ricorso per cassazione che chieda soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali è manifestamente infondato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →