Cassazione Penale, Ordinanza n. 09542/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per una violazione tributaria/assistenziale indicata nel testo come reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 1019. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando l'omessa valutazione dell'esiguità del danno patrimoniale, della non abitualità e delle modalità della condotta; 2) vizi di motivazione e violazione della norma incriminatrice per asserita mancanza dell'elemento psicologico; 3) vizi di motivazione nella valutazione delle argomentazioni difensive; 4) vizi di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. La parte civile INPS ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, senza un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione ampia e coerente sulla responsabilità dell'imputato, evidenziando una selezione mirata delle dichiarazioni omesse o rese in modo incompleto, l'irrilevanza del minor valore effettivo delle quote societarie rispetto all'obbligo dichiarativo e la non concedibilità del particolare tenuità del fatto in ragione dell'importo percepito e dei precedenti specifici. È stata quindi confermata la condanna, con ulteriore condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in 3.000 euro oltre nei limiti indicati dalla decisione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 4 del 1019
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, ma la Corte ha ritenuto motivata la responsabilità.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non riconoscibile in ragione dell'importo percepito, delle modalità della condotta e dei precedenti per reati della stessa indole.
i criteri di commisurazione della pena sono stati ritenuti correttamente applicati e la pena equa; la censura è stata reputata inammissibile.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito o a chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado può essere letta congiuntamente ai fini della verifica della tenuta logica e giuridica della decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta, per entità dell'utilità conseguita, modalità esecutive e precedenti specifici dell'imputato, denoti una significativa offensività e non occasionalità.
- Ai fini dell'elemento soggettivo, la selettività delle omissioni o delle dichiarazioni rese, unitamente alla non credibilità delle spiegazioni difensive, può fondare il giudizio di consapevolezza della condotta illecita.
- La contestazione della pena è inammissibile se la motivazione sul trattamento sanzionatorio dà conto, in modo sufficiente, della sua equità e del mancato ricorrere di cause ostative o attenuanti invocate dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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